Difetto di giurisdizione contabile sul ricalcolo del TFS con i sei scatti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 364 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Spetta in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, anche quando si alleghi l’inadempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato. Restano invece estranee a tale giurisdizione le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, ma il trattamento di fine rapporto, in qualunque sua declinazione, ivi comprese l’indennità premio di servizio e l’indennità di buonuscita. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice contabile sulla domanda di ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo, con indicazione del giudice amministrativo quale organo munito di giurisdizione.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato collocato in quiescenza per anzianità, ha chiesto il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con l’inclusione, ai fini della quantificazione, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 387/1987. A seguito del silenzio dell’INPS su due istanze formali, ha adito la Corte dei conti per il riconoscimento del diritto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L’INPS si è costituito eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice contabile e contestando nel merito la pretesa. All’udienza la difesa dell’ente ha insistito nell’eccezione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione pregiudiziale e la ritiene fondata. Oggetto del giudizio è l’accertamento del diritto al ricalcolo del TFS maturato mediante applicazione dei sei scatti stipendiali alla base pensionabile, ai sensi dell’art. 6 bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 387/1987.
Il giudice contabile richiama l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato (Cass. SS.UU. civ. n. 7755/2017, n. 11849/2016, n. 4853/2013, n. 5927/2011, n. 12722/2005).
Restano invece fuori da tale ambito le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione, ossia indennità premio di servizio o indennità di buonuscita (Cass. SS.UU. civ. n. 11849/2016, n. 25039/2013). Nello stesso senso la Corte segnala l’unanime giurisprudenza contabile, richiamando da ultimo le decisioni delle Sezioni Lombardia, Campania, Puglia, Sicilia, Calabria e Veneto.
Su queste basi il giudice unico afferma il difetto di giurisdizione del giudice contabile e indica quale organo munito di giurisdizione il giudice amministrativo. La materia resta attratta alla giurisdizione amministrativa perché il ricorrente era dipendente della Polizia di Stato e trova applicazione l’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, in regime di diritto pubblico. La Corte osserva che la stessa giurisprudenza richiamata dalla difesa del ricorrente appartiene al plesso amministrativo.
Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. Il dispositivo dichiara il difetto di giurisdizione e indica il giudice amministrativo.
Nota della Redazione
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