Mero detentore di azioni non è agente contabile né tenuto al rendiconto (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 81 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di azioni di un ente pubblico assume la qualifica di agente contabile, ed è pertanto tenuto alla resa del conto giudiziale, solo quando sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista. Chi si limita alla materiale detenzione dei titoli, senza alcun potere dispositivo, è gravato dal solo debito di vigilanza e non anche dal debito di custodia. Ne deriva, in capo a tale soggetto, la carenza di legittimazione passiva e l’improcedibilità del giudizio sul conto. L’agente contabile, o presunto tale, non è convenuto in giudizio ma solo facoltizzato a comparire, sicché non gli spettano le spese legali.
Il Fatto
Una funzionaria di un Comune, qualificatasi agente contabile, ha depositato presso la Sezione giurisdizionale il conto giudiziale relativo alla gestione dei titoli azionari dell’ente per l’esercizio 2019. Il Magistrato relatore, esaminato il conto, ne ha chiesto l’iscrizione a ruolo, evidenziandone l’irregolarità sotto due profili: l’esposizione del valore delle partecipazioni al valore nominale anziché al patrimonio netto, e la mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni e quello dello stato patrimoniale del rendiconto.
La Procura regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del giudizio, rilevando la carenza di legittimazione passiva della presunta agente, per difetto di attività di gestione dei diritti di socio. La difesa ha chiesto il discarico senza addebiti, eccependo l’insussistenza di ammanchi e l’overruling che deriverebbe dall’applicazione retroattiva del criterio del patrimonio netto. L’Amministrazione non ha presentato memorie.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte ha dichiarato ammissibile la memoria difensiva, qualificata erroneamente come “costituzione in giudizio”. L’approccio sostanziale impone di applicare l’art. 148, comma 2, del codice della giustizia contabile, che consente all’agente contabile di svolgere difese direttamente o con il patrocinio di un legale.
Nel merito, la Corte ha esaminato l’eccezione di improcedibilità formulata dalla Procura contabile e l’ha ritenuta fondata. Non risulta che la consegnataria abbia concretamente gestito le partecipazioni tramite l’esercizio dei diritti di socio che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, per gli enti locali è intestato al Sindaco o al Presidente della Provincia, oppure a un soggetto delegato.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, secondo cui assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista. L’agente deve svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni societarie ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione, con disponibilità giuridica e non meramente materiale dei titoli (Sez. Giur. Toscana, sent. n. 100/2023 e giurisprudenza ivi richiamata).
Dagli atti non emerge alcuna attività di gestione dei diritti di socio: la presunta agente si è limitata a detenere i titoli quale mera depositaria, senza che le fosse intestato alcun potere dispositivo. La Corte ne ha dedotto che il soggetto era gravato solo dal debito di vigilanza e non anche dal debito di custodia, con conseguente carenza di legittimazione passiva e dichiarazione di improcedibilità del giudizio sul conto.
Quanto alle spese legali, la Corte ne ha escluso il rimborso: l’agente contabile, o presunto tale, non è convenuto in giudizio, ma è solo facoltizzato a comparire dall’art. 148, comma 1, del codice della giustizia contabile, potendo peraltro non avvalersi del patrocinio di un legale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.