Sei scatti stipendiali ai fini del TFS per il personale delle forze (TAR Campania n. 1987 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali, previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta al personale delle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, anche in caso di collocamento in quiescenza a domanda, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Il diritto alla riliquidazione dei sei scatti non si prescrive dalla data di cessazione dal servizio, decorrendo il termine dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e collocato in congedo a domanda, ha chiesto l’accertamento del diritto all’applicazione dei benefici di cui all’art. 6-bis, d.l. n. 387/1987 e all’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, con rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali. In sede di liquidazione del TFS il beneficio era stato escluso.
Dopo una diffida trasmessa all’ente previdenziale, il ricorrente ha adito il giudice amministrativo. L’I.N.P.S. si è costituito eccependo la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di compimento dei requisiti, la prescrizione del diritto e l’incostituzionalità della norma per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a., trattandosi di controversia relativa al rapporto di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
Sul merito, il TAR ha aderito all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, richiamando in particolare la sentenza della II Sezione n. 4844 del 15 maggio 2023 e, da ultimo, la n. 8598 del 28 ottobre 2024. Il beneficio dei sei scatti è riconosciuto agli appartenenti alle forze di polizia collocati in congedo a domanda, poiché l’art. 1911, comma 3, c.o.m. lascia fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. La nozione di forze di polizia richiamata è ampia e comprende l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.
Quanto all’eccepita decadenza, il Collegio ha ribadito che il termine del 30 giugno non è un termine decadenziale, ma un onere finalizzato a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. L’eccezione è stata pertanto respinta.
Anche l’eccezione di prescrizione è stata disattesa. L’orientamento condiviso individua il dies a quo non nella data di cessazione dal servizio, ma nell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. Essendo la prescrizione un’eccezione in senso proprio, l’Istituto avrebbe dovuto indicare specificamente il dies a quo, senza che risulti provato il giorno di trasmissione del prospetto di liquidazione.
Infine, il Collegio ha escluso il prospettato rilievo di illegittimità costituzionale: l’attribuzione del beneficio a chi possiede il duplice requisito anagrafico e di servizio non è irrazionale e l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio è volta a evitare disparità tra categorie del comparto sicurezza. Il ricorso è stato pertanto accolto, con accertamento dell’obbligo dell’ente previdenziale di rideterminare il TFS, oltre interessi legali, ma con esclusione del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
Nota della Redazione
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