Revoca del porto d’armi e obbligo di istruttoria sulla sopravvenuta minore gravità (TAR Piemonte n. 1772 del 13.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, il diniego opposto dall’amministrazione all’istanza di riesame in autotutela della revoca deve fondarsi su una istruttoria effettiva e su elementi di fatto concretamente accertati. Non è sufficiente il richiamo a episodi mai verificati in alcuna sede, né la mera presenza agli atti di una querela poi rimessa, che esprime solo la versione unilaterale di una parte. Ove l’amministrazione non alleghi né documenti alcuna autonoma verifica e si limiti a riferirsi a generici “accertamenti effettuati”, il provvedimento è viziato per difetto di motivazione e di istruttoria e va annullato, con obbligo di rimotivare alla luce di oggettive verifiche dei fatti.

Il Fatto

Al ricorrente era stato revocato il porto d’armi nel 2016, in ragione del coinvolgimento in un procedimento penale per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio. Il giudizio si è concluso con sentenza della Corte d’appello, pronunciata su rinvio della Cassazione, che ha riqualificato gli addebiti nell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con pena di otto mesi di reclusione e applicazione della sospensione condizionale. I fatti risalgono al 2011.

In ragione del tempo trascorso e della mutata qualificazione, il ricorrente ha presentato istanza di riesame. L’amministrazione l’ha respinta, richiamando anche un episodio di lesioni personali del gennaio 2020, oggetto di querela poi rimessa. Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo difetto di motivazione, contraddittorietà intrinseca e violazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, con eccesso di potere per travisamento dei fatti e istruttoria carente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso. È pacifico che il divieto originario fosse stato disposto in ragione del coinvolgimento in un procedimento per gravi reati connessi al traffico di stupefacenti. All’esito del giudizio, tuttavia, la posizione individuale del ricorrente è risultata significativamente ridimensionata: l’addebito è stato ricondotto allo spaccio di lieve entità, con condanna a otto mesi e beneficio della sospensione condizionale.

Di fronte a una sopravvenienza oggettiva che ha mutato la consistenza degli addebiti, il ricorrente ha correttamente formulato istanza di riesame, come pacificamente ammesso in giurisprudenza, valorizzando il decorso del tempo e la più mite qualificazione dei fatti. L’amministrazione ha riconosciuto che l’addebito per stupefacenti era risalente e che quanto evidenziato nell’istanza legittimava una rivalutazione della posizione.

Ha poi però fondato il diniego sull’episodio di lesioni personali del 2020, sostenendo che “da accertamenti effettuati” sarebbe emerso che il ricorrente aveva sferrato un pugno al volto di un collega. Su questo punto il Collegio rileva il vizio decisivo: non si comprende quali accertamenti l’amministrazione abbia svolto, poiché il fatto non ha dato luogo ad alcun procedimento penale per intervenuta remissione di querela, né ad alcuna verifica in sede di indagini, se non la ricezione della querela che, isolatamente considerata, espone solo la versione di una parte.

L’amministrazione non ha allegato né documentato ulteriore verifica. Il ricorrente ha invece prodotto gli atti del procedimento disciplinare avviato dal datore di lavoro comune ai due contendenti: dopo la contestazione, ha reso le proprie giustificazioni e l’azienda non ha irrogato alcuna sanzione, accogliendo la sua versione. Restano quindi solo due versioni unilaterali dei fatti. Fermo che le versioni unilaterali non sono di per sé prova della reale dinamica, manca in atti qualsiasi accertamento terzo che consenta di affermare la responsabilità del ricorrente in una condotta violenta.

Ne consegue la fondatezza delle censure di difetto di motivazione e istruttoria e l’annullamento del provvedimento impugnato, con onere per l’amministrazione di provvedere a rimotivare alla luce di eventuali oggettive verifiche dei fatti posti a fondamento dell’addebito. Le spese di lite sono compensate, stante la non agevole verificabilità dei fatti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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