La revisione della patente per uso di stupefacenti prescinde da accertamento penale e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento (TAR Lombardia n. 2361 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revisione della patente di guida di cui all’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 costituisce misura amministrativa di natura cautelare e preventiva, funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale, e non configura una sanzione amministrativa. Esso prescinde dall’accertamento giudiziale di violazioni delle norme sulla circolazione o di responsabilità civile o penale, potendo essere disposto ogniqualvolta emergano elementi idonei a far sorgere un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica del conducente, senza che sia necessaria la certezza del venir meno di tali requisiti. La motivazione del provvedimento può essere resa per relationem, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, mediante rinvio ad atti presupposti di cui siano indicati gli estremi e sia garantita all’interessato la possibilità di prenderne visione. La comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della legge n. 241/1990, può essere omessa in ragione delle intrinseche esigenze di urgenza connesse alla tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che aveva rigettato il ricorso gerarchico avverso il provvedimento dell’Ufficio Motorizzazione Civile di Mantova, con il quale era stata disposta la revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 e dell’art. 121 del D.P.R. n. 309/1990. Il provvedimento traeva origine dal sequestro, nel 2016, di una modesta quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina e dalla successiva sanzione amministrativa applicata dal Prefetto nel 2017 ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 309/1990, consistente nella sospensione della patente, della licenza del porto di armi e della validità della carta di identità ai fini dell’espatrio.
Il ricorrente deduceva la carenza di motivazione del provvedimento di revisione, limitato ad un generico richiamo ai dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici, nonché la violazione delle garanzie procedimentali per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, che gli avrebbe impedito di presentare osservazioni e documenti a dimostrazione della propria estraneità ai fatti contestati. L’Amministrazione resistente sosteneva la legittimità del provvedimento, evidenziandone la natura preventiva e la sufficienza della motivazione resa per relationem.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Il Collegio ha preliminarmente chiarito che la revisione della patente non ha finalità sanzionatoria, ma costituisce una misura cautelare e preventiva volta a verificare la persistenza dell’idoneità psicofisica alla guida, requisito richiesto non solo per l’acquisizione ma anche per la conservazione del titolo. In tale prospettiva, la misura può essere disposta anche in presenza di semplici dubbi ragionevoli sulla persistenza dei requisiti, senza necessità di accertamenti definitivi in sede penale o amministrativa.
Quanto alla motivazione, il Collegio ha ritenuto legittimo il richiamo per relationem agli atti presupposti, in particolare alle ordinanze prefettizie notificate all’interessato, dalle quali emergevano le specifiche valutazioni alla base del dubbio circa la permanenza dei requisiti. Il provvedimento di revisione risultava, pertanto, fondato su elementi oggettivi e circostanziati, quali la segnalazione della Prefettura e l’applicazione della sanzione amministrativa per uso di sostanze stupefacenti.
Il Collegio ha inoltre escluso la fondatezza della doglianza relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, osservando che l’obbligo di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990 può essere derogato in presenza di particolari esigenze di celerità. I provvedimenti di revisione della patente presentano intrinseche esigenze di urgenza, essendo diretti a garantire la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità. Il provvedimento impugnato è stato, infine, ritenuto legittimo anche in relazione al decorso del tempo dai fatti posti a base della determinazione, non potendo il mero trascorrere del tempo essere considerato elemento univocamente significativo del possesso dei requisiti di idoneità.
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Nota della Redazione
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