Sei scatti stipendiali nel TFS anche al carabiniere cessato a domanda (TAR Campania n. 1986 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, spetta anche al personale delle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, collocato in quiescenza a domanda, purché in possesso del duplice requisito dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non è posto a pena di decadenza, ma è funzionale a far decorrere il collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. richiama espressamente la disciplina dell’art. 6-bis per tutte le forze di polizia. L’eccezione di prescrizione è inammissibile se l’ente previdenziale non indica il dies a quo, che decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione dal servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri, è stato collocato in congedo a domanda con 57 anni di età e 43 anni di servizio. Titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità liquidata col sistema misto, ha visto escludere dal calcolo del trattamento di fine servizio il beneficio dei sei scatti stipendiali. Dopo una diffida rimasta senza esito, ha adito il giudice amministrativo chiedendo l’accertamento del diritto e la rideterminazione del trattamento.

L’I.N.P.S. si è costituito eccependo la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, la prescrizione quinquennale del diritto e, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale dell’art. 6-bis per violazione degli artt. 3 e 81 Cost.

La Motivazione della Corte

Il Collegio afferma anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm., trattandosi di controversia relativa a rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.

Nel merito, il Tribunale aderisce all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato e della giurisprudenza amministrativa di primo grado. L’istituto dei sei scatti è disciplinato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che ne ha disposto l’estensione all’intero comparto sicurezza in un quadro di progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. lascia fermo il rinvio a tale disposizione per tutte le forze di polizia.

Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata è ampia e ricomprende l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, secondo la definizione desumibile dall’art. 16 della legge n. 121/1981. Sul piano oggettivo, il beneficio spetta sia a chi cessa per età, inabilità o decesso, sia al personale che chiede il collocamento in quiescenza con i requisiti dei 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

Il Collegio respinge l’eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno non è posto a pena di decadenza, ma costituisce un onere funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che subordina il beneficio al pagamento della restante contribuzione, opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita.

Anche l’eccezione di prescrizione non è accolta. Trattandosi di eccezione in senso proprio, l’I.N.P.S. avrebbe dovuto specificare il dies a quo, che decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento e non dalla cessazione dal servizio; l’Istituto non ha provato la data di trasmissione del prospetto di liquidazione.

La questione di legittimità costituzionale è dichiarata non fondata. Non è irrazionale attribuire il beneficio a chi possiede il duplice requisito di anzianità anagrafica e contributiva, poiché l’estensione e l’omogeneizzazione del trattamento mirano a evitare disparità tra categorie assimilabili del comparto sicurezza. Il ricorso è quindi accolto, con accertamento dell’obbligo dell’ente previdenziale di applicare i sei scatti al trattamento di fine servizio, oltre interessi legali. È escluso il cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991. Le spese seguono la soccombenza dell’I.N.P.S.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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