Sei scatti ex art 6-bis anche per collocamento a riposo a domanda (TAR Sicilia n. 1610 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare che sia stato collocato a riposo su domanda, dopo aver maturato cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dal secondo comma della norma non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere che incide solo sulla tempistica del collocamento in quiescenza, con la conseguenza che la sua inosservanza non preclude l’attribuzione del beneficio ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. conferma la perdurante vigenza del beneficio per le forze di polizia a ordinamento militare ai soli fini del trattamento di fine rapporto. La natura retributiva dell’indennità di buonuscita e il principio di proporzionalità di cui all’art. 36 Cost. escludono profili di incostituzionalità della disciplina.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio presso l’Arma dei Carabinieri ed è stato collocato a riposo a domanda dopo aver conseguito il cinquantacinquesimo anno di età e oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi.
Ha chiesto l’accertamento del diritto a vedersi riconosciuto, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, il beneficio dei sei scatti di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’INPS si è costituito in giudizio con atto di mera forma. La causa è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 23 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale, nei cui confronti la controversia è stata ritualmente instaurata.
Nel merito, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa formatasi sulla questione dell’applicabilità del beneficio a chi sia collocato a riposo con il requisito dei cinquantacinque anni di età e trentacinque di servizio utile. La ricostruzione dell’istituto operata dal giudice d’appello (C.G.A.R.S. 28 giugno 2022, n. 770) e le successive conferme (Cons. Stato, sez. II, 5 dicembre 2023, n. 10524 e 18 dicembre 2023, n. 10916) conducono a ritenere che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifichi il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita con riguardo all’attribuzione dei sei scatti.
L’ulteriore argomento è tratto dall’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil., il quale, applicandosi a tutte le forze di polizia a ordinamento militare, dispone che continua ad applicarsi l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto, senza innovare il regime vigente.
Il Collegio affronta poi la questione della natura del termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, sollevata dall’ente previdenziale. Il termine non è di decadenza, ma un onere per l’interessato: esso è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo e non può fondare una diversità di trattamento tra chi presenta la domanda nel termine e chi la presenta in annualità successive.
Sotto il profilo costituzionale, il Tribunale esclude profili di illegittimità. La natura retributiva dell’indennità di buonuscita, pur con funzione previdenziale, e il principio di proporzionalità di cui all’art. 36 Cost. impediscono di assumere a tertium comparationis l’art. 52 del d.p.r. n. 1093/1972. La copertura finanziaria esiste (art. 1 del d.l. n. 387/1987) e il relativo principio costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice. Il ricorso è quindi accolto, con condanna dell’INPS alle spese di lite.
Nota della Redazione
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