Spetta ai poliziotti andati in pensione con 55 anni e 35 di servizio il beneficio dei sei scatti stipendiali sul TFS (TAR Lazio n. 12932 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, nel testo risultante dalla legge di conversione e dall’art. 21 della legge n. 232/1990, attribuisce al personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio a domanda, avendo compiuto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile, il diritto alla percezione di sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ciascuno, calcolati sull’ultimo stipendio, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio. Il termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, previsto dal secondo comma della disposizione, non riveste carattere perentorio e la sua inosservanza non determina alcuna decadenza. Sulle somme dovute a titolo di ricalcolo dell’indennità di buonuscita spettano esclusivamente gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di un appartenente alla Polizia di Stato collocato in congedo, del prospetto di liquidazione e della determina del trattamento di fine servizio emessi dall’INPS, nella parte in cui non riconoscevano il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Il ricorrente, andato in pensione a domanda dopo aver maturato un’età di almeno 55 anni e oltre 35 anni di servizio, ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti e l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo dell’indennità, con interessi e rivalutazione. L’INPS si è costituito in giudizio deducendo l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando il proprio consolidato orientamento, confermato anche dal Consiglio di Stato, secondo cui il beneficio dei sei scatti stipendiali figurativi spetta al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare. La lettura combinata delle disposizioni ha indotto il Collegio a ritenere che la situazione del ricorrente si attagli perfettamente alla fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, avendo lo stesso maturato i requisiti anagrafici e contributivi ivi richiesti.
Quanto all’eccezione sollevata dall’INPS, secondo cui la domanda di collocamento in quiescenza doveva essere prodotta entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, il Collegio ha osservato che la disposizione non qualifica detto termine come perentorio né ricollega al suo superamento alcuna decadenza. Sul punto è stato condiviso l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui il rinvio alle “condizioni” allude allo status soggettivo dell’interessato piuttosto che agli oneri procedimentali, non potendo l’ambiguità della disposizione far discendere dal mancato rispetto del termine alcuna conseguenza decadenziale.
Il Tribunale ha inoltre respinto la prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per violazione degli artt. 3 e 81 Cost., ritenendola generica e comunque superata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha sottolineato la perdurante vigenza della disposizione, con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, alla luce dell’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Il riconoscimento del beneficio è stato qualificato come diretta applicazione della norma e non come interpretazione estensiva.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha dichiarato il diritto del ricorrente ai benefici economici e ha condannato l’INPS a rideterminare l’indennità di buonuscita, includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali. Sulle somme dovute sono stati riconosciuti solo gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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