Beneficio dei sei scatti stipendiali riconosciuto al militare in quiescenza per il ricalcolo del TFS (TAR Lazio n. 12929 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che attribuisce sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, quale l’Arma dei Carabinieri. Il beneficio spetta al personale che cessa dal servizio per età, per inabilità o a domanda, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Il termine per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio, né è ricollegata al suo superamento alcuna decadenza, trattandosi di requisito attinente allo status soggettivo dell’interessato.
Il Fatto
La vicenda riguarda un appartenente all’Arma dei Carabinieri, oggi in congedo, andato in pensione a domanda all’età di almeno 55 anni e dopo aver maturato oltre 35 anni di servizio. Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, previo riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, con la conseguente condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita.
L’INPS si è costituito in giudizio contestando la fondatezza della pretesa. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 24 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il proprio orientamento consolidato, confermato anche in sede di appello dal Cons. Stato, sez. II, 14 ottobre 2024, n. 8238. Il Tribunale ha riconosciuto al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio dell’attribuzione dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.
La lettura combinata delle disposizioni dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ha indotto il Collegio a ritenere che la norma debba trovare applicazione non solo nei confronti del personale della Polizia di Stato, ma anche del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, quale certamente è l’Arma dei Carabinieri. La situazione del ricorrente, pensionato a domanda con i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio, è stata ritenuta perfettamente coerente con la fattispecie contemplata dal secondo comma della disposizione.
Quanto al termine per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, il TAR ha osservato che la disposizione non lo qualifica come perentorio né ricollega al suo superamento alcuna decadenza. Ha condiviso l’orientamento del Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231, secondo cui l’ambiguità della disposizione non consente di far discendere dal mancato rispetto del termine alcuna conseguenza decadenziale, attenendo il requisito allo status soggettivo dell’interessato piuttosto che a oneri procedimentali.
Il Collegio ha infine disatteso l’eccezione di incostituzionalità sollevata in modo generico dall’INPS, richiamando la sentenza del Cons. Stato, sez. II, n. 2831 del 20 marzo 2023, che ha escluso la violazione degli artt. 3 e 81 Cost., valorizzando il disposto dell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, che conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis per le forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con la declaratoria del diritto del ricorrente ai benefici economici e l’obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali, con la corresponsione dei soli interessi legali sulle somme dovute.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.