Cessazione della materia del contendere per integrale adempimento nel giudizio di ottemperanza (TAR Lazio n. 13714 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione dell’intervenuto integrale adempimento della sentenza, resa dalla parte ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a.. L’esecuzione spontanea dell’obbligo di pagamento, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, non esime il giudice dal regolamentare le spese di lite, che possono essere parzialmente compensate in ragione dell’avvenuta esecuzione, con condanna della parte soccombente per la restante parte, applicando il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La parte ricorrente agiva in ottemperanza avverso il silenzio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, la quale aveva condannato l’Amministrazione alla corresponsione, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00. Il Ministero si costituiva in giudizio tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, mentre Roma Capitale compariva con proprio difensore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione della parte ricorrente circa l’intervenuto integrale adempimento dell’obbligo di pagamento. Tale circostanza è stata ritenuta idonea a determinare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., non residuando alcun interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio volto ad ottenere l’esecuzione della sentenza.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto una parziale compensazione, in ragione del fatto che l’Amministrazione aveva provveduto all’esecuzione solo a seguito della proposizione del ricorso. Per la restante parte, le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, in applicazione del criterio della soccombenza, con distrazione in favore del difensore che ha dichiarato di essere antistatario. Sul punto, il Collegio richiama il precedente di Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026, in ordine all’entità e ai criteri di liquidazione.
In dispositivo, il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 400,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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