Inammissibile l’ottemperanza per sentenza del giudice ordinario senza attestazione del passaggio in giudicato (TAR Puglia n. 860 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza avverso una sentenza del giudice ordinario è inammissibile quando non sia prodotta l’attestazione di cancelleria comprovante il passaggio in giudicato del provvedimento, non potendo la mera dichiarazione del difensore sopperire all’onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Costituisce altresì condizione dell’azione esecutiva, rilevabile anche d’ufficio, la previa notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997, prima di proporre il giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Una docente a tempo determinato adiva il giudice ordinario per ottenere il riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Con sentenza del tribunale, l’Amministrazione scolastica veniva condannata al pagamento di euro 500,00 annui per gli anni scolastici di servizio prestato.
Ritenendo che la decisione, divenuta definitiva, non avesse avuto esecuzione, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato. L’Amministrazione si costituiva in giudizio, depositando documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’art. 114, comma 2, c.p.a. impone, a pena di inammissibilità, il deposito in copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, unitamente alla prova del suo passaggio in giudicato. Tale prova, per le sentenze del giudice ordinario, deve essere fornita mediante idonea attestazione rilasciata dalla cancelleria ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Nel caso di specie, il difensore della ricorrente si era limitato a dedurre la definitività della sentenza senza produrre la certificazione di cancelleria. Il Collegio ha escluso che la dichiarazione del difensore possa costituire prova idonea, in quanto la parte non può far derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore ai fini dell’assolvimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c.. Questa sola circostanza ha determinato l’inammissibilità del ricorso.
A ulteriore sostegno della decisione, il TAR ha richiamato l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997, che accorda alle Amministrazioni dello Stato un termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di pagamento, decorso il quale il creditore può procedere esecutivamente. Tale disposizione si applica anche al giudizio di ottemperanza.
La ricorrente non aveva allegato né dimostrato la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, né il decorso del relativo termine dilatorio. Il mancato assolvimento di tale condizione dell’azione, rilevabile anche in via ufficiosa, ha integrato un’ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, in conformità alla giurisprudenza consolidata richiamata dal Collegio.
Alla luce di tali motivazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della mera costituzione di rito dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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