Bando sportivo, società dilettantistiche escluse se il bando non le include (TAR Puglia n. 1006 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’assimilazione tra associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro operata dall’art. 90, comma 17, legge n. 289/2002 non è totale e non vincola la pubblica amministrazione a includere le seconde tra i beneficiari di un contributo. Quando l’avviso pubblico individua tassativamente i destinatari e richiama la sola categoria delle associazioni, la clausola escludente è immediatamente lesiva e va impugnata nel termine, non potendosi ottenere l’ammissione per via interpretativa. La discrezionalità regionale nell’individuare i beneficiari, esercitata in coerenza con la programmazione degli interventi, non è sindacabile se non per manifesta irragionevolezza o disparità di trattamento non dimostrata.

Il Fatto

La Regione Puglia ha indetto un avviso pubblico per il finanziamento di interventi di potenziamento del patrimonio impiantistico sportivo privato. Tra i beneficiari il bando includeva le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90, comma 17, legge n. 289/2002, le associazioni di volontariato con finalità sportive e gli enti ecclesiastici, senza menzionare le società sportive dilettantistiche.

La società ricorrente ha presentato domanda ed è stata esclusa in sede di verifica preliminare dei requisiti, perché costituita in forma di società sportiva dilettantistica. Esperito il contraddittorio procedimentale, ha impugnato l’esclusione, la graduatoria e, in via subordinata, la clausola del bando che non include le società prive di scopo di lucro tra i destinatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. La tesi dell’assimilazione totale tra i due modelli associativi non trova conforto nel dato normativo. L’art. 90, comma 17, legge n. 289/2002 si limita a estendere alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro le disposizioni tributarie dettate per le associazioni: un’equiparazione fiscale, non un’identità di disciplina per ogni effetto.

Nemmeno l’art. 8 legge Regione Puglia n. 33/2006 sorregge la pretesa. La norma contempla le società e associazioni sportive tra i possibili destinatari dei contributi, ma subordina la concessione alla coerenza con il programma triennale degli interventi. Ne deriva uno spazio di discrezionalità in capo alla Regione nel selezionare, di volta in volta, i beneficiari nell’ambito della programmazione.

Quanto al bando, l’esegesi è lineare: il paragrafo 3.1 elenca i soggetti ammessi e rinvia alle sole associazioni. Il richiamo all’art. 90, comma 17, legge n. 289/2002 non estende l’elenco, che resta tassativo. La Commissione, dopo aver interpellato il RUP, ha coerentemente escluso dalla valutazione le istanze di soggetti non riconducibili alle categorie indicate.

Il Tribunale aggiunge un rilievo di ordine processuale. La clausola del bando era formulata in modo non equivoco e, per la natura del rinvio normativo, la società era in grado di percepire l’immediata lesività della previsione. La mancata impugnazione nei termini rende inammissibile la domanda subordinata volta a contestare l’avviso. La censura di invalidità derivata degli atti di graduatoria cade di conseguenza, non emergendo profili di illegittimità nell’avviso né nel provvedimento di esclusione.

Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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