Sei scatti stipendiali ex art. 6-bis d.l. n. 387/1987 anche nel TFS (TAR Lazio n. 1948 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale in quiescenza delle forze di polizia anche ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, e non solo della base pensionabile. La disciplina si applica anche a chi chiede il collocamento in quiescenza avendo compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, senza che il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda assuma carattere perentorio o decadenziale. Il termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione decorre dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, momento in cui il creditore è posto in condizione di percepire l’errore, e non dalla cessazione dal servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato e oggi in congedo, è stato collocato in pensione a domanda avendo superato i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, con inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione.

Il gravame impugna il prospetto di liquidazione e il provvedimento di determina del TFS del 3 febbraio 2021, rilasciati dall’INPS nella parte in cui non riconoscono il beneficio. L’Istituto previdenziale si è costituito deducendo l’infondatezza del ricorso e, in via gradata, la prescrizione estintiva del diritto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in linea con il proprio orientamento di sezione e con la conferma del Cons. Stato, sez. II, n. 8238 del 2024, riconosce al personale in quiescenza delle forze di polizia ad ordinamento militare il beneficio dei sei scatti stipendiali figurativi ai fini della liquidazione del TFS. La lettura combinata dei commi dell’art. 6-bis porta ad applicare la disposizione al personale della Polizia di Stato.

La fattispecie concreta rientra nel secondo comma dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che estende il beneficio a chi chiede il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Quanto al termine del 30 giugno, il Collegio osserva che la norma non lo qualifica come perentorio né ricollega al superamento alcuna decadenza, condividendo l’indirizzo del Cons. Stato, sez. III, n. 1231 del 2019, secondo cui l’ambiguità della disposizione non consente di farne discendere conseguenze decadenziali.

Non assume rilievo l’eccezione di incostituzionalità, proposta in modo generico e non illustrata sotto alcun profilo. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, n. 2831 del 2023, che ha riconosciuto la perdurante vigenza dell’art. 6-bis alla luce dell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, non potendosi usare l’attività interpretativa, pur costituzionalmente orientata, per attribuire alla legge un contenuto opposto.

Quanto alla prescrizione, il Collegio respinge la tesi dell’INPS secondo cui il termine decorrerebbe dalla cessazione dal servizio: a quella data il ricorrente non era in grado di far valere il proprio diritto, non essendo a conoscenza del mancato riconoscimento dei sei scatti. Il termine decorre dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, da cui il destinatario può percepire l’errore (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 3807 del 2024). Nel caso di specie il prospetto risale al 3 febbraio 2021 e il ricorso è stato notificato nel maggio 2025: la prescrizione quinquennale non è maturata.

Il ricorso è quindi accolto, con dichiarazione del diritto del ricorrente ai benefici economici e obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *