Obbligo di indicare Stato segnalante e motivo nel diniego di visto (TAR Lazio n. 6886 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego di visto d’ingresso, anche se relativo a un visto nazionale per motivi di lavoro, deve indicare l’identità dello Stato membro che ha sollevato l’obiezione e il motivo specifico del rifiuto, corredato, se del caso, delle ragioni dell’obiezione. Tale obbligo discende dall’interpretazione dell’art. 32, paragrafi 2 e 3, del Regolamento CE n. 810/2009 (Codice dei visti) ed è funzionale a garantire il diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. La regola si applica anche alla c.d. “lista dei segnalati locali”, dovendo contemperare l’esigenza di condivisione delle informazioni tra Stati con la garanzia dei diritti dei destinatari delle segnalazioni, come avviene per le segnalazioni Schengen ai sensi dell’art. 24 del Regolamento (UE) n. 2018/1861.
Il Fatto
Un cittadino marocchino impugnava il diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca, motivato esclusivamente con la presenza del richiedente nella “lista dei segnalati locali” dei Partner Schengen, senza alcuna indicazione dello Stato segnalante né dei fatti posti a fondamento della segnalazione.
Il Ministero degli Affari Esteri, costituitosi in giudizio, depositava una relazione della Sede diplomatica dalla quale emergeva che la segnalazione era dovuta alla circostanza che il ricorrente aveva presentato documenti falsi per ottenere un visto dalla Francia. Il ricorrente proponeva motivi aggiunti, lamentando la genericità della motivazione e il difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 24 novembre 2020 (cause riunite C-225/19 e C-226/19), la quale ha stabilito che lo Stato membro che adotta una decisione di diniego di visto a causa di un’obiezione sollevata da un altro Stato deve indicare l’identità di tale Stato e il motivo specifico del diniego. Tale indicazione è necessaria per consentire all’interessato di difendersi con piena cognizione di causa e per permettere al giudice nazionale di verificare che la decisione non sia viziata da errore manifesto.
Il Collegio ha ritenuto che tali principi, enunciati con riferimento al visto Schengen, debbano essere estesi anche al visto nazionale. La ragione risiede nella coerenza con la disciplina nazionale in materia di motivazione dei provvedimenti amministrativi e nell’irragionevolezza di una diversità di trattamento tra le due ipotesi, atteso che anche nel caso di visto nazionale l’interessato deve poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Nella fattispecie, l’Amministrazione aveva omesso di indicare sia lo Stato segnalante sia il motivo dell’obiezione. Anche la relazione depositata in giudizio, nella quale si faceva riferimento alla presentazione di documenti falsi per ottenere un visto dalla Francia, è stata ritenuta generica e inidonea a sanare il difetto motivazionale, mancando riferimenti specifici all’episodio di falso e alla sua collocazione temporale.
La Corte ha inoltre richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026, la quale ha evidenziato che le segnalazioni Schengen non precludono il rilascio del titolo ma impongono una valutazione individuale della posizione del cittadino straniero. Tale principio è stato applicato anche alla “lista dei segnalati locali”, la cui regolamentazione deve contemperare le esigenze di sicurezza con le garanzie dei destinatari delle segnalazioni.
Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con annullamento del provvedimento di diniego e condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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