Sei scatti stipendiali nel TFS: prescrizione dal pagamento dell’ultima rata (C.G.A.R.S. n. 455 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione quinquennale del diritto all’indennità di buonuscita, stabilito dall’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032/1973, decorre dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e non dalla data di cessazione dal servizio. Il pagamento rateale del trattamento di fine servizio integra riconoscimento del debito da parte dell’istituto previdenziale, con effetto interruttivo della prescrizione, e solo con l’erogazione dell’ultima rata il credito diviene integralmente esigibile. L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, richiamato dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, trova applicazione anche nei confronti del personale della Guardia di Finanza cessato a domanda che abbia maturato i requisiti di età e servizio, ai fini del computo dei sei scatti nella base di calcolo del TFS.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente alla Guardia di Finanza, è stato collocato a riposo a domanda con cinquantotto anni di età e trentanove di servizio. Otteneva la liquidazione del trattamento di fine servizio in tre rate, l’ultima delle quali erogata nel settembre 2018.
Con atto di messa in mora diffidava l’istituto previdenziale a rideterminare il TFS includendo i sei scatti ex art. 6-bis d.l. n. 387/1987. Stante l’inerzia, proponeva ricorso al TAR, che lo respingeva per prescrizione del diritto, fissando il dies a quo alla cessazione dal servizio senza esaminare il merito. L’appellante ha impugnato la decisione contestando l’individuazione del termine di decorrenza e rivendicando la fondatezza nel merito della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il nodo del dies a quo del termine prescrizionale, rilevando l’esistenza di due orientamenti contrapposti: quello che lo colloca alla cessazione dal servizio, seguito dalla Cassazione civile, e quello che lo individua nell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
Il C.G.A.R.S. aderisce al secondo indirizzo, consolidatosi nella giurisprudenza del Cons. Stato e ribadito dalla Sez. II n. 2528/2026. La sentenza impugnata si fondava su Cass. civ., Sez. Lav., n. 22390/2023, resa però in una controversia relativa a personale regionale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non vincola il giudice amministrativo.
Nel caso concreto l’ultimo ordinativo di pagamento risale al settembre 2018. L’atto di messa in mora dell’ottobre 2022 costituisce atto interruttivo ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c., e il ricorso notificato nel marzo 2023 è tempestivo. Il Collegio osserva inoltre che il pagamento rateale del TFS, imposto dall’art. 12, comma 74, del d.l. n. 78/2010, integra riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c.: solo con l’erogazione dell’ultima rata il credito diviene integralmente esigibile.
Nel merito, il secondo motivo è parimenti accolto. L’art. 6-bis riconosce sei scatti stipendiali al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, nozione che comprende la Guardia di Finanza, come confermato dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Il comma 2 estende il beneficio al personale collocato in quiescenza a domanda con i requisiti di età e servizio, requisiti che l’appellante possiede.
Quanto all’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, invocato dall’istituto, il Collegio ne afferma l’abrogazione: la disposizione novellatrice fu sostituita dall’art. 11 della legge n. 231/1990, a sua volta abrogato dal codice dell’ordinamento militare, senza che operi la reviviscenza della norma originaria. Il termine del 30 giugno per la domanda di quiescenza non ha natura decadenziale, ma costituisce un semplice onere per l’interessato. L’appello è pertanto accolto, con condanna dell’istituto alla rideterminazione del TFS e alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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