Ottemperanza del giudicato del giudice ordinario e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 6662 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, a fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione, l’obbligo di dare esecuzione al giudicato deve essere dichiarato sulla base della mera allegazione del creditore, gravando sul debitore l’onere di provare l’avvenuto adempimento. I presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili in sede di ottemperanza. L’accoglimento del ricorso comporta la condanna dell’Amministrazione a ottemperare entro il termine di sessanta giorni, con nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La fissazione della somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e non è dovuta allorché il ritardo non appaia tale da giustificarla.

Il Fatto

La ricorrente agiva dinanzi al TAR per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto al riallineamento della carriera e all’inserimento nelle fasce stipendiali superiori, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme a titolo di differenze retributive.

L’Amministrazione, rimasta inadempiente e non costituita in giudizio, non forniva chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della pronuncia. La ricorrente chiedeva pertanto che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato e che fosse fissata la somma di denaro dovuta per ogni ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso rilevando che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuta esecuzione della sentenza. Richiamando i principi di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, il TAR ha affermato che spetta all’Amministrazione dimostrare di aver correttamente adempiuto, non essendo invece sindacabili in sede di ottemperanza i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato.

Per l’effetto, è stato dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, con nomina del commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione competente, che avrebbe provveduto in caso di ulteriore inerzia, previa richiesta del ricorrente.

Quanto alla domanda di fissazione dell’astreinte, il Collegio l’ha invece respinta, ritenendo che il ritardo maturato dall’Amministrazione nella corresponsione delle somme dovute non fosse tale da giustificare la condanna al pagamento della pena pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. La valutazione è stata quindi rimessa alla discrezionalità del giudice dell’ottemperanza, che nel caso concreto non ha ravvisato i presupposti per applicarla.

Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate secondo i parametri delle procedure esecutive mobiliari, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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