L’ottemperanza non può integrare il giudicato che nega gli interessi legali sulla carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 368 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, nel verificare l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato del giudice ordinario, non può integrare né modificare il precetto racchiuso nella sentenza, ma deve limitarsi a ordinarne l’esecuzione. L’eventuale maggiorazione di interessi è preclusa laddove il giudice ordinario ne abbia espressamente negato la concessione, sul rilievo che l’importo della carta docente è indicato al valore nominale senza ulteriori maggiorazioni. La domanda di interessi legali deve essere rigettata, ferma restando la possibilità di proporre la specifica azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Parma – Sezione Lavoro la declaratoria del diritto a fruire della carta docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2019/2020, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione detta carta o altro equipollente. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione in data 22 dicembre 2023 ed era passata in giudicato. A fronte della mancata esecuzione, la ricorrente ha adito il giudice amministrativo, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato e che fosse nominato un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza, rilevando che era decorso il termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia.
Quanto alla domanda di interessi legali, il Collegio ha constatato che il giudice ordinario ne aveva espressamente escluso la spettanza, richiamando l’art. 2 del DPCM 28 novembre 2016, il quale indica l’importo al valore nominale senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno per l’utilizzo nell’anno successivo a quello di erogazione. Tale statuizione, ha precisato la sentenza, vincola il giudice dell’ottemperanza, che non può ampliare il contenuto del precetto.
In ogni caso, la Corte ha osservato che la ricorrente non aveva proposto la specifica azione ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. per il pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, avendo invece chiesto espressamente gli interessi “dalla maturazione del credito sino al saldo”. L’istanza è stata quindi rigettata.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora il Direttore generale della competente direzione del Ministero, o dirigente o funzionario delegato, che provvederà su richiesta della ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione. Il Ministero è stato infine condannato al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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