Revocazione per omessa pronuncia sui corollari del silenzio assenso sull’autotutela (C.G.A.R.S. n. 457 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia su domande o eccezioni costituenti il thema decidendum integra l’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, co. 1, n. 4 c.p.c., richiamato dall’art. 106, co. 1, c.p.a., quando il punto controverso non risulti esaminato dalla sentenza. Nel giudizio amministrativo, l’accertata formazione del silenzio assenso su un’istanza di titolo edilizio comporta che il successivo annullamento d’ufficio debba rispettare le regole proprie dell’autotutela: la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, la comparazione degli interessi e le garanzie partecipative. Il potere di riesame non costituisce espressione del potere già esercitato, ma di un distinto potere assoggettato a presupposti e disciplina procedimentale specifici.

Il Fatto

Un privato ha presentato istanza di permesso di costruire per una variante e un ampliamento su un immobile adibito a civile abitazione. Il Comune ha successivamente annullato, ai sensi dell’art. 2, comma 8, della l.r. n. 17/1994, la concessione edilizia ritenuta assentita. Il ricorrente ha impugnato quel provvedimento davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che ha respinto il ricorso.

In appello, il C.G.A.R.S., con la sentenza n. 611 del 2025, ha accolto il primo motivo, ha dichiarato la nullità parziale della sentenza di primo grado per motivazione non pertinente sul secondo motivo e ha rimesso quella porzione di causa al primo giudice. Il ricorrente ha quindi proposto revocazione parziale, deducendo l’omessa pronuncia sugli ulteriori corollari del silenzio assenso in tema di autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene ammissibile la domanda rescindente. L’omissione denunciata, sulla base di un’esegesi letterale della sentenza revocanda e del provvedimento impugnato, configura l’errore di fatto di cui all’art. 395, co. 1, n. 4 c.p.c. Il rimedio revocatorio è utilizzabile anche a fronte dell’omessa pronuncia su domande o eccezioni costituenti il thema decidendum, purché dall’esame complessivo della motivazione risulti non esaminato il punto controverso, senza privilegiare gli aspetti formali.

Nel caso concreto, la sentenza revocanda ha dichiarato formato il silenzio assenso, ma non ha tratto le conseguenze di tale accertamento: non ha esplicitato l’accoglimento di quella porzione del gravame, né ha rimandato espressamente la decisione al giudice di primo grado. La circostanza che la rimessione riguardasse esclusivamente il secondo motivo è priva di senso logico, poiché esso non avrebbe potuto che assorbirsi nell’accoglimento del primo.

Passando alla fase rescissoria, il Collegio esamina i profili di doglianza relativi ai presupposti dell’autotutela. Una volta accertata la formazione del titolo tacito e l’inutile decorso dei trenta giorni senza contestazioni, residua in capo all’amministrazione solo la possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi, con il rispetto delle regole specifiche. Richiamando la Corte cost. n. 88 del 2025, il Collegio ricorda che l’annullamento d’ufficio è provvedimento di secondo grado, discrezionale, a portata eliminativa ed effetti ex tunc, assoggettato a presupposti, disciplina procedimentale e limiti di discrezionalità propri della funzione di autotutela.

Il provvedimento impugnato non supera il vaglio di legittimità, non essendo riscontrabile il rispetto delle regole procedimentali e delle garanzie partecipative. La fondatezza di tali censure, di carattere assorbente, determina l’accoglimento integrale del ricorso originario, con superamento della statuizione di rimessione al TAR e annullamento del provvedimento impugnato. La nullità parziale della sentenza di prime cure riguarda solo il secondo motivo, che resta assorbito senza violazione del principio del doppio grado, fatte salve le nuove determinazioni che il Comune intendesse adottare nel rispetto dei principi in materia di autotutela.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *