Semilibertà: motivazione carente su revisione critica e reinserimento (Cass. pen. Sez. I n. 24704 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ammissione alla semilibertà, il giudice di sorveglianza non può fondare il diniego sulla sola incompletezza della revisione critica dei reati commessi, omettendo di illustrare le fonti di conoscenza e l’evoluzione del percorso di trattamento, e di valutare complessivamente i risultati dell’osservazione intramuraria. La prognosi di reinserimento sociale richiede due distinte indagini, concernenti i risultati del trattamento individualizzato e l’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento nella società. L’annullamento con rinvio si impone quando il provvedimento presenti gravi lacune argomentative, segnatamente per non avere confrontato gli elementi positivi con quelli ritenuti ostativi e per non avere considerato la già avvenuta fruizione di plurimi permessi premio.

Il Fatto

Il condannato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per i reati di cui agli art. 572 cod. pen. e artt. 582, 585 e 576, secondo comma, n. 5, cod. pen., con decadenza dalla potestà genitoriale, chiedeva al Tribunale di sorveglianza di Genova l’affidamento in prova al servizio sociale e, in via subordinata, la semilibertà.

Il Tribunale rigettava entrambe le istanze, rilevando l’assenza di una completa revisione critica delle condotte poste in essere in ambiente domestico e la mancanza di un idoneo riferimento abitativo esterno. La difesa proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, con due motivi, la violazione di legge e il vizio di motivazione per manifesta illogicità.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama l’indirizzo consolidato di legittimità secondo cui, per l’ammissione alla semilibertà, sono necessarie due distinte indagini: l’una sui risultati del trattamento individualizzato, l’altra sull’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del condannato nella società, implicanti la presa di coscienza delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento.

Quanto ai progressi compiuti, precisa che occorre verificare non solo la regolarità comportamentale formale, ma che l’evoluzione positiva consista in una concreta manifestazione della modifica dell’atteggiamento rispetto alle condotte illecite e allo stile di vita passato, orientando la propria vita su modelli compatibili con il vivere civile. Tale valutazione va parametrata alla gravità del reato e alla capacità criminale dell’interessato.

Nel caso concreto, il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato in senso negativo, con motivazione estremamente sintetica, la sola incompleta revisione critica delle condotte criminose, omettendo di indicare le fonti di conoscenza e di illustrare l’evoluzione del percorso nella sua completezza, sì da poterne verificare lo stadio.

La Corte censura l’assenza di una valutazione complessiva dei risultati dell’osservazione intramuraria, non essendo state esplicitate le ragioni per le quali gli elementi positivi sono stati ritenuti subvalenti rispetto a quelli ostativi. Manca inoltre del tutto il confronto con la circostanza che il detenuto ha già usufruito di plurimi permessi premio, con conseguente già avvenuto avvio del percorso di graduale reinserimento.

Quanto alla mancanza di un domicilio idoneo, la Corte osserva che si tratta di argomento non strettamente pertinente alla misura alternativa richiesta. Le gravi lacune argomentative impongono pertanto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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