Ricorso inammissibile per genericità e rivalutazione del merito in Cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 14078 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che, a fronte di una motivazione logicamente corretta, denunzi la mancata disamina di una memoria di replica senza indicare gli elementi che sono alla base della censura. In sede di legittimità non è consentito invocare una rivalutazione degli elementi probatori. È legittima la motivazione per relationem che, esplicando la cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del primo giudice, le valuti e le ritenga autonomamente condivisibili.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile di concorso nel delitto di sostituzione di persona. Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando tre distinti motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato separatamente i tre motivi di ricorso. Con il primo motivo, il ricorrente aveva denunziato l’inosservanza di norme processuali per la mancata disamina della memoria difensiva di replica depositata ex art. 598-bis cod. proc. pen..
Il motivo è stato ritenuto del tutto generico e, pertanto, inammissibile. La Corte ha osservato che il ricorrente non aveva indicato gli elementi a fondamento della censura, nulla precisando sulle deduzioni formulate nella memoria e limitandosi a denunziarne la mancata valutazione, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta logicamente corretta.
Quanto al secondo motivo, relativo a pretesi vizi di motivazione sull’affermazione di responsabilità, la Corte ha ricordato che in sede di legittimità non è consentito invocare una rivalutazione degli elementi probatori per trarre conclusioni diverse da quelle del giudice di merito. La valutazione del fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 22242 del 27/01/2011, Scibé. Il motivo è stato pertanto ritenuto non consentito dalla legge.
Il terzo motivo, concernente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto legittima la motivazione per relationem della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale aveva esplicato il contenuto delle ragioni del primo giudice, valutandole e facendole proprie.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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