Affidamento in prova: giudizio prognostico e revisione critica del condannato (Cass. pen. Sez. I n. 24705 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, il giudice di sorveglianza non può prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati in espiazione, che costituiscono il punto di partenza dell’analisi della personalità del condannato. È tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata, dei comportamenti attuali e del processo di revisione critica concretamente seguito. Il giudizio prognostico richiede l’esame del percorso rieducativo avviato, dovendosi accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano di prevedere il buon esito della prova e l’assenza del pericolo di recidiva. La concessione di un precedente beneficio penitenziario non vincola il giudice né rende incongruo il diniego di una misura più ampia, quando sia sopravvenuto un fatto sintomatico di mancata adesione al trattamento.
Il Fatto
Il condannato, già ammesso al regime di semilibertà con ordinanza del 3 febbraio 2025, presentava istanza di affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena detentiva risultante da un provvedimento di cumulo, la cui scadenza era individuata al 19 marzo 2025.
Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 18 febbraio 2026, rigettava l’istanza richiamando il complesso vissuto criminale del condannato, l’incompleto percorso trattamentale e l’assenza di attività risarcitorie verso le numerose vittime. Proponeva ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con tre doglianze correlate: il giudice non avrebbe tenuto conto del progetto rieducativo e avrebbe fondato il diniego su condotte risalenti, in contraddizione con la recente concessione della semilibertà.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato. L’atto di impugnazione non individua singoli profili del provvedimento da censurare, ma tende a provocare una rivalutazione complessiva dei presupposti del beneficio, che risultano invece vagliati dal tribunale in conformità delle risultanze processuali e del comportamento intramurario.
Il giudice di merito ha valutato unitariamente gli elementi informativi disponibili, formulando un giudizio prognostico adeguato sulla spiccata personalità criminale del condannato, la cui carriera criminale risale al 1991 ed è proseguita fino a un reato commesso nel giugno 2025 proprio durante la fruizione della semilibertà. Tale vissuto non è stato considerato isolatamente, ma correlato al comportamento intramurario, ritenuto incompleto rispetto al disvalore dei reati in esecuzione, anche per l’assenza di attività risarcitorie.
La Corte riconosce un errore del tribunale, che ha affermato che il condannato avrebbe potuto utilizzare la somma di 33.000,00 euro per risarcire le persone offese, trascurando che tale somma gli era stata confiscata. Tale erronea valutazione non è però decisiva, poiché il giudizio è eminentemente incentrato sulla gradualità del percorso trattamentale e sulla mancanza di una adeguata revisione critica.
La decisione è conforme alla giurisprudenza consolidata di legittimità, secondo cui, pur non potendosi prescindere dalla natura e gravità dei reati, è indispensabile l’esame dei comportamenti attuali del condannato, per accertare non solo l’assenza di indicazioni negative ma anche la presenza di elementi positivi di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. I n. 31420 del 05.05.2015). Parimenti consolidato è il principio che impone il vaglio dei comportamenti antecedenti e susseguenti ai reati, in funzione del processo di revisione critica e del percorso rieducativo (Sez. I n. 10586 del 08.02.2019; Sez. I n. 33287 dell’11.06.2013; Sez. I n. 18388 del 20.02.2008).
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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