Reddito di cittadinanza, reato ancora applicabile per i fatti del 2023 (Cass. pen. Sez. VII n. 12041 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebita percezione del reddito di cittadinanza, l’effetto abrogativo dell’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, deve intendersi sospeso sino al 1 gennaio 2024 e non già operante dal 1 gennaio 2023. Ne deriva la perdurante applicabilità della fattispecie penale ai fatti commessi nella finestra temporale intermedia, trattandosi di disposizione ancora in vigore al momento del fatto. Il vizio di motivazione che si risolva in una diversa lettura degli elementi di prova è inammissibile in sede di legittimità. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena è legittimamente motivata con il richiamo ai molteplici precedenti penali del condannato.
Il Fatto
La Corte di appello di Ancona confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Macerata nei confronti del prevenuto per i reati ascritti, tra cui quello di indebita percezione del reddito di cittadinanza. Avverso tale sentenza il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
Con il primo motivo eccepiva l’illegittimo esercizio da parte del giudice di una potestà riservata ad organi legislativi e amministrativi, censurando l’applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 dopo l’abrogazione del reddito di cittadinanza. Con il secondo lamentava il mancato inquadramento dei fatti nel falso innocuo. Con il terzo deduceva la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e la concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, affrontando in via prioritaria la questione della vigenza della fattispecie. Il ricorrente sosteneva che l’abrogazione del reddito di cittadinanza avesse travolto anche la disposizione incriminatrice già dal 1 gennaio 2023.
La Corte ha richiamato l’orientamento formatosi in sede di legittimità, secondo cui, sebbene la legge n. 197 del 2022 sia entrata in vigore, anche per quanto attiene all’art. 1, comma 318, già alla data del 1 gennaio 2023, la concreta efficacia dell’effetto abrogativo deve intendersi sospesa sino alla diversa data del 1 gennaio 2024. Ne consegue la perdurante applicazione dell’art. 7 e degli effetti penali da esso previsti, trattandosi di disposizione ancora in vigore al momento dei fatti.
Il collegio ha richiamato sul punto Sez. III n. 49047 del 16 novembre 2023, evidenziando che la Corte di appello aveva fatto buon governo di tale orientamento. Il primo motivo è stato quindi ritenuto manifestamente infondato.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché volto a proporre argomenti di merito sottratti al sindacato di legittimità. Anche il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte di appello aveva implicitamente escluso le attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale, dando rilievo ai molteplici precedenti penali del prevenuto.
Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo gli estremi per ritenere l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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