Ricorso inammissibile se la continuazione in executivis è prospettata senza elementi (Cass. pen. Sez. I n. 26655 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di esecuzione non ha natura di giudizio di impugnazione e non soggiace al principio devolutivo. Ne consegue che anche nel corso di un procedimento esecutivo avente diverso oggetto la parte privata può introdurre la domanda di applicazione della disciplina del reato continuato, prevista in via autonoma dall’art. 671 cod. proc. pen., purché sia garantito alla parte pubblica un termine per controdedurre. Il giudice dell’esecuzione che dichiari inammissibile tale domanda per la sola ragione della sua introduzione nel procedimento già instaurato incorre in un errore di diritto, emendabile in cassazione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen. quando il risultato dispositivo resti inalterato. È però inammissibile il ricorso che si limiti ad auspicare l’unificazione sotto il vincolo della continuazione senza indicare gli elementi del preteso disegno unitario.

Il Fatto

Il Pubblico Ministero aveva chiesto al giudice dell’esecuzione la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al condannato con due sentenze di condanna, l’una del Tribunale di Macerata e l’altra del Tribunale di Ancona, per reati contro il patrimonio.

Nel medesimo incidente di esecuzione la difesa aveva introdotto una autonoma richiesta di unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione. Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la domanda del P.M., revocando i benefici, e ha dichiarato inammissibile la richiesta difensiva perché priva degli elementi atti a sorreggerla e perché da introdurre con autonoma istanza. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione del procedimento di esecuzione: esso non è giudizio di impugnazione e non è governato dal principio devolutivo, che delimita il concreto contenuto dell’esecuzione. Da qui il dovere del giudice di decidere anche sulle domande nuove formulate dalla parte privata nel corso del procedimento.

Su questo punto il Collegio richiama un orientamento consolidato: Sez. III n. 47266 del 04.11.2005, secondo cui la domanda ex art. 671 cod. proc. pen. può essere proposta anche in un procedimento esecutivo con diverso oggetto, purché sia garantito alla parte pubblica un termine per controdedurre; e Sez. I n. 51053 del 13.07.2017, che ha esteso il principio alle domande nuove introdotte con memoria in corso di procedimento.

La decisione impugnata, che ha negato la decidibilità della richiesta per la sola sua collocazione nel giudizio già pendente, si pone dunque in radicale contrasto con tali principi. Il giudice dell’esecuzione è incorso in un errore di diritto, da cui è scaturita una motivazione inadeguata.

La Corte ritiene tuttavia di poter correggere la motivazione ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., norma speciale rispetto all’art. 130 cod. proc. pen., come chiarito da Sez. I n. 2149 del 27.11.1998. Il richiamo decisivo è a Sez. Un. n. 9973 del 24.06.1998: la correzione è ammessa quando il Collegio, restando nella propria funzione istituzionale e nel rispetto del fatto accertato in merito, ponga rimedio a errori di diritto o a carenze motivazionali lasciando inalterato l’essenziale contesto decisorio. Nel caso concreto l’esito dispositivo resta identico, perché la domanda difensiva era generica, priva del minimo substrato contenutistico e degli elementi dimostrativi dell’asserita ideazione unitaria.

Il ricorso, inoltre, non specifica alcun elemento utile: non chiarisce se sussista identità strutturale tra i reati, medesimezza delle condotte, né contestualità spaziale e temporale dei fatti. Esso è pertanto inammissibile per difetto di specificità e perché investe la mancata decisione su una questione inammissibilmente prospettata al giudice del merito, secondo i principi di Sez. III n. 46588 del 03.10.2019. Segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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