Doppia condanna conforme e vizio di motivazione non deducibile in Cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 25152 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di doppia pronuncia conforme di condanna, i vizi di motivazione e le violazioni di legge non sono deducibili in sede di legittimità, salvo che il giudice di appello abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice o che entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie, di tale macroscopica evidenza da imporre il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni al compendio acquisito nel contraddittorio. La struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo quando i giudici del gravame esaminano le censure con criteri omogenei e richiamano i passaggi logico-giuridici della prima decisione. Il difetto di un concreto e attuale interesse a impugnare, non supplito dalla sola allegazione di un pregiudizio astratto, rende la doglianza priva di concretezza.
Il Fatto
La ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso, che aveva confermato la decisione di condanna del Tribunale del medesimo capoluogo. Il ricorso articola quattro motivi: asserita nullità per mancata rituale citazione dell’imputata e impossibilità di richiedere la trattazione orale; travisamento della prova sull’identificazione dell’autrice dei reati; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; omessa applicazione delle pene sostitutive.
La questione centrale attiene all’ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione in presenza di duplice condanna conforme, oltre alla verifica della regolarità della notificazione del decreto di citazione per l’udienza di appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, di natura processuale, è ritenuto infondato nei presupposti. Dall’esame degli atti risulta che all’imputata è stato correttamente notificato il decreto di citazione a giudizio, con indicazione delle generalità e di tutti gli avvisi previsti a pena di nullità, unitamente alla comunicazione del rinvio dell’udienza per ragioni di ufficio. Nessuna nullità si è realizzata, avendo l’appellante ricevuto rituale avviso della data di celebrazione nel rispetto dei termini dilatori.
La Corte richiama i precedenti secondo cui non si configura nullità quando sia solo l’imputato a dolersene senza indicare un concreto e attuale interesse, non avendo valore la semplice allegazione di un pregiudizio astratto. La doglianza appare priva della necessaria concretezza, poiché il decreto notificato conteneva l’indicazione della facoltà di richiedere la trattazione orale, compatibile con l’ampio intervallo tra notifica e udienza.
Il secondo motivo è dichiarato non deducibile, poiché sollecita un nuovo apprezzamento della prova a fronte di un giudizio di merito caratterizzato da conformità verticale delle decisioni. La Corte ribadisce che, in caso di doppia condanna, i vizi di motivazione sono coltivabili solo se il giudice di appello ha richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice o se entrambi sono incorsi nel medesimo travisamento di macroscopica evidenza. Le due motivazioni si integrano in un unico corpo argomentativo quando il giudice del gravame esamina le censure con criteri omogenei a quelli del primo giudice.
Quanto alla valutazione della persona offesa, la Corte ricorda che essa costituisce questione di fatto con propria chiave di lettura nel compendio motivazionale, non rivalutabile in legittimità salvo manifeste contraddizioni, nella specie non ravvisabili poiché il fatto storico è confermato da altre fonti testimoniali.
Il terzo motivo è infondato: il rigetto delle circostanze attenuanti generiche si è fondato sulla particolare gravità dei fatti e sul dato obiettivo delle precedenti condanne. L’ultimo motivo, consequenziale, è travolto dalla medesima sorte, poiché l’inammissibilità preclude l’accesso alla sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, necessariamente veicolata da richiesta personale dell’imputato.
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Nota della Redazione
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