Separazione consensuale omologata e irrilevanza dell’immobile del coniuge ai fini ERP (TAR Lazio n. 7816 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assegnazione in regolarizzazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, la verifica dei requisiti di cui all’art. 22, comma 141, l.r. Lazio n. 1/2020 deve avere riguardo alla situazione giuridica del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda. La separazione consensuale omologata determina il venir meno della comunione legale tra i coniugi ai sensi dell’art. 191 c.c., con la conseguenza che l’immobile acquistato dal coniuge separato successivamente all’omologa non può essere imputato all’altro coniuge richiedente. La diversa ipotesi della mera separazione di fatto non rileva ai fini della esclusione del bene dal patrimonio del nucleo familiare.
Il Fatto
Il ricorrente, assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, aveva presentato domanda di assegnazione in regolarizzazione ai sensi della normativa regionale del Lazio. L’amministrazione comunale aveva respinto l’istanza, rilevando che la coniuge del richiedente risultava proprietaria di un immobile di valore superiore alla soglia di legge, con conseguente superamento del limite di possidenza fissato in euro 100.000,00.
Avverso tale determinazione il ricorrente insorgeva, deducendo, tra l’altro, la incompetenza del dirigente firmatario, la violazione delle norme sul procedimento amministrativo e, nel merito, l’erronea considerazione dell’immobile della moglie, dalla quale era separato consensualmente dal 2013.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso, in via preliminare, il motivo di incompetenza, rilevando che il provvedimento era stato adottato dal soggetto funzionalmente competente in forza della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 2013 (Statuto di Roma Capitale) e della delibera di Giunta Capitolina n. 306 del 2021, espressamente richiamate nell’atto impugnato.
Nel merito, il Tribunale ha accertato che la separazione consensuale era stata omologata dal Tribunale in data 10.09.2013, in epoca precedente alla presentazione dell’istanza di regolarizzazione, avvenuta il 16.09.2020. Sulla base del combinato disposto degli artt. 22, comma 141, l.r. n. 1/2020 e 11, comma 1, l.r. n. 12/1999, i requisiti di accesso devono sussistere al momento della domanda.
La sentenza ha quindi richiamato il principio per cui la separazione legale, pur non sciogliendo il vincolo matrimoniale, fa venir meno la comunione legale tra i coniugi a far data dall’omologa, con conseguente irrilevanza dei cespiti acquistati successivamente dal coniuge separato. A sostegno di tale ricostruzione, il Collegio ha citato l’ordinanza della Cass. civ., Sez. III, n. 18765 del 2024, che invece esclude il rilievo della separazione di fatto.
Nella specie, l’acquisto dell’immobile da parte della coniuge era avvenuto il 12.12.2018, ossia in data successiva all’omologa della separazione: il bene non poteva quindi essere ricondotto nell’ambito di una comunione già sciolta. L’errore dell’amministrazione nel computare tale cespite ha determinato l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento gravato, con assorbimento delle ulteriori censure e compensazione delle spese di lite, tenuto conto della mancata annotazione del decreto di omologa da parte dell’Ufficiale di Stato Civile.
Nota della Redazione
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