Improcedibilità per rinuncia tacita al contenzioso e legittimazione passiva del Comune compartecipante alla spesa (TAR Puglia n. 976 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, che determina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., può essere desunta da comportamenti concludenti della parte ricorrente, quali la rinuncia ai contenziosi in essere con l’amministrazione e l’accettazione di effettuare la prestazione oggetto della controversia, anche se manifestati in occasione di successivi rapporti contrattuali. In tema di legittimazione passiva, la mera formulazione testuale della norma attributiva della funzione – quale l’art. 46 della l.r. Puglia n. 4/2010 – non consente di escludere il Comune che, pur se coinvolto solo in termini di compartecipazione alla spesa, sia comunque parte del procedimento che ha condotto all’adozione dell’atto impugnato. Il criterio di individuazione del contraddittorio non va, infatti, inteso in senso restrittivo, fino al punto di escludere le amministrazioni che, sebbene non autrici dell’atto in via principale, siano coinvolte nella relativa fattispecie procedimentale.

Il Fatto

La Solidarietà Società Cooperativa Sociale gestiva il centro diurno socio-educativo e riabilitativo “La Locomotiva” e impugnava la nota con cui l’ASL di Bari aveva riscontrato la sua istanza di essere liberata dallo svolgimento del servizio di trasporto dei soggetti diversamente abili da e verso il centro, chiedendo l’accertamento del diritto all’erogazione diretta del servizio da parte dell’Azienda sanitaria e il risarcimento dei danni.

L’ASL di Bari si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. A seguito dell’ordine del giudice, si costituivano anche la Regione Puglia e il Comune di Gioia del Colle, chiamato in causa in quanto Comune di riferimento per l’ambito territoriale in cui insiste il centro diurno. Il Comune eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune di Gioia del Colle. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, n. 8005/2024), il Collegio ha osservato che la legittimazione passiva non presuppone che l’amministrazione sia autrice dell’atto impugnato in via principale, ma è radicata tutte le volte in cui essa sia comunque coinvolta nel procedimento che ha condotto all’adozione dell’atto lesivo. Nel caso di specie, la compartecipazione alla spesa per la realizzazione del servizio, prevista dall’art. 46 della l.r. Puglia n. 4/2010, è stata ritenuta elemento sufficiente a radicare la legittimazione passiva del Comune, anche in ragione della formulazione testuale della norma.

Nel merito, il Collegio ha invece rilevato la sopravvenuta carenza di interesse. L’ASL di Bari, con atto depositato in prossimità dell’udienza, aveva eccepito l’improcedibilità del ricorso, documentando che la cooperativa ricorrente aveva più volte rinunciato ai contenziosi in essere con l’Azienda sanitaria, sia in sede di contrattualizzazione del servizio “centro diurno” nel 2025, sia accettando, nel 2026, di effettuare il servizio di trasporto disabili oggetto della presente controversia. Tali condotte, aventi natura negoziale e concludente, sono state valutate come manifestazione inequivoca della volontà di abbandonare la lite, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione.

Alla luce di tali elementi, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell’evoluzione della vicenda, della natura in rito della decisione e della giurisprudenza della Sezione in casi analoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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