Sequestro finalizzato a confisca: periculum desumibile da elementi oggettivi o soggettivi alternativi (Cass. pen. Sez. III n. 3389 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, il periculum in mora può essere desunto sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa del profitto confiscabile e alla natura e composizione del patrimonio da attingere, sia da elementi soggettivi, desumibili dal comportamento dell’onerato. I due ordini di elementi sono tra loro alternativi e non devono necessariamente concorrere. La motivazione assolve l’onere allorché si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame respinge la richiesta proposta dal ricorrente avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari, funzionale alla confisca, diretta e per equivalente, del profitto dei reati di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, quantificato in euro 58.834,86. Al ricorrente, titolare di una ditta individuale, si contesta di avere indicato nelle dichiarazioni IVA degli anni di imposta 2020, 2021 e 2022 elementi passivi fittizi derivanti da fatture relative a operazioni giuridicamente inesistenti.
Avverso l’ordinanza cautelare il ricorrente propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Sostiene che il Tribunale non abbia vagliato i documenti prodotti e abbia fondato il periculum sul dato personologico della partecipazione pluriennale al meccanismo fraudolento, ossia su un elemento costitutivo della fattispecie contestata, estraneo alla valutazione cautelare.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla costante affermazione secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non può invece dedursi l’illogicità manifesta della motivazione, denunciabile solo con il motivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 5876 del 28.01.2004).
Ricostruita la regola processuale, la Corte esamina il merito cautelare. Il fumus commissi delicti è incontestato; immune da censure è dunque il giudizio sul periculum, avendo i giudici dell’impugnazione cautelare valorizzato la specifica attitudine a operare, per più anni di imposta, sottraendosi al pagamento delle imposte dovute, le pregresse inadempienze fiscali, le condizioni economiche desunte dai redditi imponibili e il patrimonio immobiliare costituito da un unico bene di valore equivalente al profitto del reato.
La Corte richiama il principio per cui, nei reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittima la confisca per equivalente, ancorché non preceduta dal sequestro, sul patrimonio dell’amministratore, quando nulla risulti acquisito o emergano indicazioni contrarie sulla disponibilità di beni in capo alla persona giuridica (Sez. IV n. 10418 del 24.01.2018).
Il passaggio centrale riguarda la struttura del periculum in mora: esso può desumersi da elementi oggettivi, come l’entità del profitto confiscabile o la natura del patrimonio, oppure da elementi soggettivi, desumibili dal comportamento dell’onerato, senza che i due profili debbano necessariamente concorrere, essendo tra loro alternativi (Sez. III n. 44874 dell’11.10.2022). Nel caso concreto l’entità del profitto e la qualità dei beni — denaro, fungibile e facilmente occultabile, e un immobile di valore pari al profitto — rendono la motivazione non apparente ma realmente esistente.
La Corte dichiara quindi il ricorso inammissibile. La deduzione difensiva, diretta a sollecitare una diversa valutazione della posizione reddituale, non coglie nel segno; il reddito dichiarato risulta in flessione e il ricorrente confonde il reddito lordo con quello imponibile. La decisione richiama infine la sentenza Sez. Un. n. 36959 del 24.06.2021, che àncora il sequestro a una motivazione sul periculum in chiave di proporzionalità e gradualità, e dispone la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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