La non convalida dell’arresto deve essere sorretta da motivazione non generica (Cass. pen. Sez. 5 n. 4305 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di arresto facoltativo in flagranza, i parametri della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, previsti dall’art. 381, comma 4, cod. proc. pen., sono alternativi, essendo sufficiente che ne ricorra uno perché la misura precautelare sia giustificata. Il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare se la valutazione di procedervi trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto. È illegittima l’ordinanza di non convalida che escluda tali requisiti con una motivazione generica e apodittica, ignorando gli elementi concreti emergenti dal verbale di arresto. Tale provvedimento è impugnabile ai sensi dell’art. 391, comma 7, cod. proc. pen..
Il Fatto
Il Tribunale di Udine non aveva convalidato l’arresto di un individuo, sottoposto a vincolo precautelare per il tentato furto di capi di abbigliamento. Il giudice aveva escluso la gravità del fatto e la pericolosità dell’indagato ai sensi dell’art. 381, comma 4, cod. proc. pen..
Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Secondo l’accusa, in una valutazione ex ante, il fatto appariva grave per l’impiego di un mezzo fraudolento, mentre l’arrestato risultava pericoloso in ragione di precedenti segnalazioni per furti in danno di esercizi commerciali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, inquadrando il reato nella previsione dell’art. 381, comma 1, lett. g), cod. proc. pen. e rammentando che, per l’art. 381, comma 4, cod. proc. pen., l’arresto facoltativo è consentito solo se giustificato dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto, parametri tra loro alternativi.
La polizia giudiziaria, pur senza redigere una motivazione formale, deve indicare le ragioni dell’arresto, che possono emergere dal contesto descrittivo del verbale o dagli atti complementari. Il giudice della convalida è chiamato a un controllo di mera ragionevolezza, verificando se la valutazione dell’arresto resti nei limiti della discrezionalità dell’agente.
Nella specie, l’ordinanza impugnata aveva esaurito le ragioni della non convalida nell’affermazione generica che il fatto non risultava grave e che non sussistevano motivi di pericolosità, senza giustificare tale assunto e ignorando gli elementi concreti evidenziati nel verbale di arresto. Tale motivazione è stata giudicata apodittica e, pertanto, l’arresto è risultato legittimamente eseguito.
La Corte ha, inoltre, disatteso le eccezioni difensive: l’impugnazione del pubblico ministero non rientra tra gli atti da tradurre ai sensi dell’art. 143 cod. proc. pen.; l’ordinanza di non convalida è espressamente impugnabile per l’art. 391, comma 7, cod. proc. pen.; la requisitoria del Procuratore generale non incide sulla validità del giudizio.
Conseguentemente, l’ordinanza è stata annullata senza rinvio, trattandosi di una fase ormai perenta, in cui l’eventuale rinvio avrebbe prodotto una pronuncia meramente formale, priva di effetti giuridici.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 143 c.p.p. – Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali
- Art. 381 c.p.p. – Arresto facoltativo in flagranza
- Art. 391 c.p.p. – Udienza di convalida