Mandato di arresto europeo, il conditional bail non è custodia fungibile (Cass. pen. Sez. I n. 27235 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, il periodo di sottoposizione a misure cautelari diverse dalla detenzione sofferto all’estero è detraibile dalla pena espianda, ai sensi dell’art. 26, § 1, della decisione quadro 2002/584/GAI e dell’art. 33 della legge n. 69 del 2005, solo se le misure applicate, per tipo, durata, effetti e modalità di esecuzione, comportino una privazione della libertà equiparabile alla custodia. Il conditional bail con coprifuoco notturno contenuto nelle ordinarie esigenze di vita non integra tale soglia. La nozione di custodia è autonoma nel diritto dell’Unione e va verificata caso per caso. La questione pregiudiziale non va rimessa quando è già chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Il Fatto

Un condannato, colpito da ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, era trasferito in Italia dal Regno Unito a seguito di mandato di arresto europeo. Prima della consegna era sottoposto, nello Stato estero, al regime cautelare del conditional bail: obbligo di dimora con coprifuoco notturno, controllo elettronico a distanza, divieto di espatrio, ritiro del passaporto e reperibilità telefonica.

Il condannato chiedeva al Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, la detrazione dalla pena cumulata del periodo di sottoposizione a quel regime, prospettandone l’assimilazione agli arresti domiciliari. L’istanza era rigettata: le misure, pur limitative, non raggiungevano un livello di coercizione tale da legittimare la fungibilità. Proponeva quindi ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione e sollecitando, in subordine, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato infondato. La Corte muove dal quadro convenzionale e interno: l’art. 26, § 1, della decisione quadro 2002/584/GAI impone allo Stato emittente di dedurre il periodo complessivo di custodia derivante dall’esecuzione del mandato; l’art. 33 della legge n. 69 del 2005 riflette il precetto, richiamando gli artt. 303, comma 4, 304 e 657 cod. proc. pen. Il computo opera sia per i termini massimi di custodia cautelare sia, in detrazione, per la pena da espiare, secondo le regole di fungibilità applicate al presofferto patito in Italia.

La nozione di custodia è autonoma nel diritto dell’Unione e va interpretata in maniera uniforme, tenendo conto del testo, del contesto e della finalità della norma, secondo la sentenza Saudaçor, C-174/14. La Corte di giustizia ritiene che l’effetto privativo della libertà caratterizzi la sola reclusione, ma possa estendersi, in casi eccezionali, ad altre misure connotate da un grado tanto elevato di coercizione da essere assimilate alla carcerazione, come chiarito nella sentenza JZ, C-294/16. Analogo criterio è adottato dalla Corte EDU nella sentenza Guzzardi c. Italia e in Buzadji c. Repubblica di Moldova, che valorizzano tipo, durata, effetti e modalità di esecuzione.

La giurisprudenza di legittimità è conforme: il periodo di sottoposizione a misura cautelare diversa dal carcere, scontato all’estero, è computabile solo se la persona è stata assoggettata a misure che comportino una effettiva privazione della libertà equiparabile a quella custodiale (Sez. 2, n. 2820 del 2024, Sardella; Sez. 6, n. 50811 del 2016; Sez. 3, n. 9203 del 2012). L’art. 33 della legge n. 69 del 2005 non comporta un’omologazione indifferenziata tra custodia italiana e misure estere, ma impone una verifica caso per caso. Sul versante interno, l’obbligo di dimora non è fungibile con la pena ex art. 657 cod. proc. pen., salvo che l’indebita imposizione di obblighi lo renda assimilabile agli arresti domiciliari (Sez. 1, n. 37302 del 2021, Lazzerini). Tale assimilazione ricorre quando la permanenza al domicilio eccede il tempo usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura (Sez. 1, n. 36231 del 2016, Curea), potendo giungere a undici ore notturne senza sconfinare in arbitrio, ma non all’intera giornata (Sez. 1, n. 3664 del 2012, Bonaccorsi).

Nel caso concreto il coprifuoco imposto era pari a sette ore e trenta minuti giornaliere, inferiori al tempo usualmente trascorso nella dimora: la valutazione del giudice dell’esecuzione è ritenuta logica ed esaustiva. Le ulteriori prescrizioni accessorie, quali braccialetto elettronico, reperibilità telefonica, divieto di espatrio e ritiro del passaporto, hanno mere finalità strumentali di controllo. La Corte richiama poi la sentenza JZ, C-294/16, resa proprio sul conditional bail: neppure un coprifuoco di nove ore notturne, con sorveglianza elettronica e obbligo di presentazione periodica, è talmente coercitivo da qualificarsi come custodia. Non occorre quindi rimettere la questione ex art. 267 TFUE, essendo già chiarita dalla giurisprudenza della Corte.

La Corte esamina infine il diritto inglese, ove il periodo di libertà su cauzione è computato solo in presenza di una condizione qualificante di coprifuoco e di monitoraggio elettronico ai sensi dell’art. 240A del Criminal Justice Act del 2003. Poiché la norma richiede una permanenza in luoghi specificati non inferiore a nove ore complessive al giorno, il coprifuoco imposto era di durata nettamente inferiore: nessuna violazione del principio di reciprocità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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