Inammissibile il ricorso che chiede una diversa lettura delle prove (Cass. pen. Sez. IV n. 37253 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà, intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante, su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo. Sono perciò inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività o l’inadeguatezza della motivazione, o che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori, perché mirano a una rivalutazione del fatto preclusa al giudice di legittimità. È parimenti inammissibile il ricorso fondato sulla pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, considerati non specifici ma solo apparenti. Alla Corte spetta unicamente verificare la congruenza logica e l’adeguatezza della motivazione sul punto.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, esclusa l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e rideterminata la pena, aveva confermato la dichiarazione di colpevolezza resa dal Tribunale di Verona per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309/1990 e 61-bis cod. pen. Il ricorrente, condannato in secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: asserita contraddittorietà e illogicità della motivazione sull’accertamento del fatto, carenza probatoria sulla responsabilità e sulla dedotta connivenza non punibile, mancata riqualificazione nel fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, contestazione dell’aggravante della transnazionalità e diniego dell’attenuante della minima partecipazione. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità. In tema di motivi di ricorso, non sono deducibili censure su vizi della motivazione diversi dalla mancanza, dalla manifesta illogicità o dalla contraddittorietà, sicché sono inammissibili le doglianze che attaccano la persuasività o la puntualità del ragionamento, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori. Sono pertanto precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione, indicati dal ricorrente come più plausibili (Sez. 2 n. 9106 del 12.02.2021; Sez. 6 n. 5465 del 04.11.2020).
Su questa base, i primi due motivi sono respinti: le doglianze, benché formalmente dirette a denunciare contraddittorietà e illogicità, si esauriscono in mere contestazioni nel merito di singoli elementi di fatto e costituiscono una mera reiterazione di quelle già formulate in appello, senza adeguato confronto con l’apparato argomentativo della sentenza (Sez. 2 n. 42046 del 17.07.2019; Sez. 5 n. 11933 del 27.01.2005). La Corte territoriale aveva anzi ricostruito la responsabilità su una valutazione complessiva e convergente di plurimi indizi: l’acquisto di cocaina in concorso con terzi, il pagamento di un anticipo agli emissari dell’organizzazione criminale estera, le intercettazioni sulla trattativa, l’incontro documentato dagli operanti e l’assenza della sostanza dopo l’incontro. Sul campionamento analitico la motivazione è giudicata congrua, posto che l’indicazione di una data successiva a quella della consegna trova spiegazione nel fatto che il campionamento fu effettuato dall’Agenzia delle dogane dopo la restituzione dello stupefacente.
Quanto alla connivenza non punibile, la Corte ribadisce la distinzione rispetto al concorso: la prima postula un comportamento meramente passivo e un’assistenza inerte, mentre il concorso ex art. 110 cod. pen. richiede un consapevole contributo, anche morale, che agevoli il proposito criminoso o su cui il concorrente possa contare (Sez. 4 n. 34754 del 20.11.2020; Sez. 3 n. 41055 del 22.09.2015). Nel caso concreto il ricorrente era alla guida dell’auto ed era consapevole della natura dell’incontro cui aveva personalmente partecipato.
Il terzo motivo è respinto perché la Corte di merito aveva analiticamente valutato i parametri dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, escludendo la lieve entità in ragione del quantitativo acquistato, del valore, della cooperazione con un’organizzazione transnazionale e del notevole apporto fornito. Sul quarto motivo, relativo all’aggravante della transnazionalità, si richiama il principio per cui è necessaria la consapevole partecipazione di un gruppo criminale organizzato, connotato da stabilità dei rapporti e non occasionalità (Sez. 4 n. 3398 del 14.12.2023). Il quinto motivo, sul diniego dell’attenuante ex art. 114 cod. pen., è infine rigettato ricordando che serve un ruolo di rilevanza del tutto marginale, di efficacia causale trascurabile nell’economia dell’iter criminoso (Sez. 4 n. 49364 del 19.07.2018; Sez. 3 n. 9844 del 17.11.2015). All’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.