Abitualità nel reato nulla senza specifica contestazione nel contraddittorio (Cass. pen. Sez. VII n. 34041 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
È nulla la sentenza di condanna, limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato, quando sia pronunciata in violazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 429, comma 1, lett. c), e 522 cod. proc. pen., in assenza di una contestazione espressa, in forma chiara e precisa, riferita all’abitualità. Non è sufficiente la generica indicazione della recidiva reiterata. La declaratoria di abitualità presuppone che il tema sia stato oggetto di specifica contestazione, così da consentire all’imputato di esercitare pienamente il diritto di difesa. Il vizio non travolge l’intero giudizio, ma resta circoscritto alla sola statuizione sull’abitualità.

Il Fatto

Due imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, che in parziale riforma della pronuncia di primo grado aveva confermato la loro penale responsabilità per i reati residui. Il Tribunale aveva dichiarato estinto per prescrizione uno dei reati e improcedibili gli altri due contestati.

La questione approda in legittimità per contestare, tra l’altro, la dichiarazione di abitualità nel reato e la sussistenza della recidiva, oltre alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen. con riferimento alla nozione di privata dimora.

La Motivazione della Corte

Il motivo comune ai due ricorrenti, fondato sulla violazione dell’art. 103 cod. pen., è accolto. La Corte afferma che la declaratoria di abitualità esige una contestazione specifica, formulata in modo chiaro e preciso, non potendo essere desunta dalla sola contestazione della recidiva.

La generica indicazione della recidiva reiterata non assolve l’onere di contestazione riferito all’abitualità. Il richiamo agli artt. 429, comma 1, lett. c), e 522 cod. proc. pen. fonda la nullità, poiché il tema non è stato introdotto nel contraddittorio in modo da consentire all’imputato una difesa consapevole. La Corte richiama sul punto Sez. II n. 12944 del 2018 e Sez. II n. 34033 del 2020.

Di diverso segno le altre censure. Il motivo sulla nozione di privata dimora è inammissibile, in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata.

Manifestamente infondata è poi la contestazione sulla recidiva: il giudice di merito ha correttamente applicato il principio per cui la valutazione non può fondarsi solo sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale, dovendo esaminare in concreto, secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne.

Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla dichiarazione di abitualità e la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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