Sequestro su libretto cointestato e onere probatorio del terzo (Cass. pen. Sez. III n. 7540 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di misure cautelari reali è ammesso, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., per la sola violazione di legge, categoria nella quale rientrano sia gli errores in iudicando e in procedendo, sia i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il terzo interessato, estraneo al reato, che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non ha titolo per contestare il fumus commissi delicti, dovendo limitarsi a provare la titolarità o la disponibilità del bene e l’inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l’indagato. Il sequestro preventivo di somme di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod. pen., è legittimo quando il cointestatario non offra una credibile dimostrazione della lecita provenienza della somma.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 27 settembre 2024, ha parzialmente accolto l’appello cautelare proposto da una donna avverso il provvedimento del G.I.P. che aveva disposto il sequestro preventivo di un libretto postale cointestato alla ricorrente e al figlio, indagato per reati in materia di stupefacenti. Il Tribunale ha ridotto il vincolo fino alla concorrenza di euro 5.000,00, corrispondenti a un versamento in contanti del 24 dicembre 2021, disponendo la restituzione dell’eccedenza.
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione per violazione di legge, deducendo la mancanza di motivazione sulla sussistenza della sproporzione tra i redditi dichiarati e le somme sequestrate, nonché l’assenza di elementi fattuali idonei a collegare la provvista al cointestatario.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto l’orientamento costante secondo cui il ricorso contro le ordinanze in materia di riesame di misure cautelari reali è ammesso, ex art. 325 cod. proc. pen., per la sola violazione di legge. In tale nozione rientrano anche quei vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico del giudice. Vengono citate sul punto Sezioni Unite n. 25932 del 2008, Sez. V n. 43068 del 2009, Sez. III n. 4919 del 2016 e Sez. VI n. 6589 del 2013.
Il sequestro, osserva la Corte, è stato disposto in relazione agli artt. 74 e 73-80 d.P.R. n. 309/1990, ai sensi degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod. pen., trattandosi di giacenza su libretto cointestato. L’art. 240-bis cod. pen. consente il sequestro di beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dei quali l’indagato abbia la disponibilità e di cui non fornisca credibile dimostrazione della lecita provenienza.
Il Tribunale cautelare, sulla base dei prospetti di movimentazione del libretto nel periodo 2014-2023, ha accertato che le entrate erano costituite quasi totalmente da accrediti pensionistici in favore della ricorrente. I versamenti in contanti degli anni 2015 e 2016 sono stati ritenuti non collegabili ai proventi dei reati spia, mentre il versamento di euro 5.000,00 del dicembre 2021 è stato ritenuto riconducibile ai proventi illeciti del cointestatario, non avendo la ricorrente offerto dimostrazione della riferibilità a sé della somma.
La Corte precisa che la ricorrente, quale terzo interessato estraneo al reato, non ha titolo per contestare il fumus commissi delicti: può solo provare la titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di legami concorsuali con l’indagato, secondo i principi di Sez. VI n. 24432 del 2019, Sez. VI n. 42037 del 2016 e Sez. VI n. 34704 del 2016. Il Tribunale ha inoltre rilevato una sperequazione complessiva di euro 338.189,19 in capo al cointestatario nel periodo 1997-2021 e un saldo negativo costante nelle annualità 2011-2021.
La motivazione risulta quindi ampiamente esistente ed esauriente, tale da escludere quella assenza o apparenza che sola integra il vizio di violazione di legge deducibile in sede di legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e della facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.
Nota della Redazione
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