Sequestro conservativo, il socio unico può chiedere il riesame (Cass. pen. Sez. VI n. 7543 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro conservativo, la legittimazione a proporre richiesta di riesame spetta, a norma dell’art. 318 cod. proc. pen., a chiunque vi abbia interesse, anche solo potenziale e desumibile dalla prospettazione dell’istante. L’ambito di legittimazione è più ampio di quello previsto per il sequestro preventivo, che resta circoscritto ai soggetti indicati dall’art. 322 cod. proc. pen. Ne consegue che il giudice del riesame non può dichiarare inammissibile l’istanza applicando al sequestro conservativo il regime di legittimazione proprio del sequestro preventivo.
Il Fatto
Il Tribunale, in sede di riesame, dichiarava inammissibile l’istanza proposta da un soggetto avverso l’ordinanza con cui era stato disposto il sequestro conservativo su beni immobili e mobili intestati a una società, in favore di una parte civile che aveva acquistato da quella società un appartamento già oggetto di sequestro preventivo.
Il Tribunale motivava l’inammissibilità rilevando che l’istante aveva agito quale persona fisica e non in qualità di legale rappresentante della società destinataria del provvedimento, ritenendo così difettare l’interesse. Il soggetto ricorreva per cassazione, deducendo la propria qualità di socio unico della società colpita dal sequestro e il conseguente interesse specifico all’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e muove dall’art. 318 cod. proc. pen., secondo cui contro l’ordinanza di sequestro conservativo «chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito». La norma ruota, dunque, intorno alla sola sussistenza dell’interesse, che deve emergere quantomeno dalla formulazione del ricorso.
Il Collegio osserva che l’ambito di legittimazione a proporre riesame contro il provvedimento di sequestro conservativo è più ampio di quello concernente il sequestro preventivo. Nei confronti di quest’ultimo, l’art. 322 cod. proc. pen. legittima solo l’imputato, il difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione. Per il sequestro conservativo, invece, la facoltà spetta non solo all’imputato, al responsabile civile e a chi vanti un diritto reale sulla cosa, ma anche a tutti coloro che possono ricevere pregiudizio dal mantenimento della misura.
La differenziazione tra i due regimi è confermata dalla sentenza delle Sezioni unite n. 47999 del 25.09.2014, relativa alla legittimazione della parte civile. La comparazione tra gli strumenti impugnatori evidenzia la profonda diversità del regime delle impugnazioni predisposto per ciascuna misura cautelare reale. Per il sequestro conservativo la legittimazione va attribuita anche a chiunque possa vantare un diritto sulla cosa e a tutti coloro, compresi i creditori, che possono ricevere pregiudizio dalla misura.
In questo quadro, si è richiesta anche all’imputato la prospettazione di un concreto interesse a proporre il riesame relativamente a beni oggetto di sequestro conservativo appartenenti a un soggetto diverso (Sez. I n. 5039 del 18.09.1997). L’indagato non titolare del bene è pertanto legittimato purché vanti un interesse concreto ed attuale, enucleabile anche solo in base alla fattispecie e alle prospettazioni dell’interessato (Sez. III n. 37450 dell’11.04.2017).
Applicando tali principi, il Tribunale aveva dato atto della veste dell’istante quale socio unico della società, quindi di persona titolare di un interesse al mantenimento del capitale sociale. Nel dichiarare inammissibile l’istanza, ha erroneamente applicato un principio di diritto proprio della legittimazione in tema di sequestro preventivo. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 318 c.p.p. – Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo
- Art. 322 c.p.p. – Riesame del decreto di sequestro preventivo