Pene sostitutive brevi: serve la richiesta dell’imputato in appello (Cass. pen. Sez. V n. 7269 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, la disciplina transitoria dell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 subordina il dovere del giudice d’appello di pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 20-bis cod. pen. a una richiesta dell’imputato, formulabile non necessariamente con l’atto di gravame o con motivi nuovi, ma comunque non oltre l’udienza di discussione. Il diniego fondato sul solo riferimento ai precedenti penali è illegittimo, perché il rinvio all’art. 133 cod. pen. operato dall’art. 58 legge n. 689/1981, come riformato, va letto con l’art. 59 della stessa legge, che prevede condizioni ostative relative al solo reato oggetto di giudizio. L’esclusione richiede un giudizio prognostico di pericolosità qualificata e di concreto pericolo di violazione delle prescrizioni.

Il Fatto

La vicenda processuale riguarda un imputato condannato in primo grado per il delitto di cui all’art. 494 cod. pen., con pronuncia del 28 aprile 2022, poi confermata dalla Corte d’appello di Ancona con sentenza del 12 aprile 2024. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.

Con il primo motivo ha denunciato l’omessa applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, a norma dell’art. 20-bis cod. pen. Gli altri due motivi hanno investito il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, doglianze già oggetto di appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione V affronta anzitutto la questione del tempo e delle forme della richiesta di pena sostitutiva in grado d’appello. Richiamando il proprio orientamento prevalente, la Corte ribadisce che, per la disciplina transitoria della riforma Cartabia, è necessaria una specifica istanza dell’imputato, da presentare al più tardi nel corso dell’udienza di discussione.

Nel caso concreto la difesa aveva invocato la sostituzione con memoria trasmessa al giudice d’appello a mezzo PEC il 28 marzo 2024, documentando la disponibilità della struttura alla presa in carico dell’imputato. La richiesta è dunque tempestiva e il giudice territoriale era tenuto a esaminarla.

Il secondo passaggio riguarda i criteri di valutazione. Il giudice di merito non può respingere l’istanza sulla sola sussistenza di precedenti condanne. La Corte chiarisce che il rinvio all’art. 133 cod. pen. contenuto nell’art. 58 legge n. 689/1981 va letto in combinato disposto con l’art. 59, che indica quali condizioni ostative sole circostanze relative al reato oggetto di giudizio.

L’accesso al lavoro di pubblica utilità può essere negato solo quando la pena non assicuri la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati o sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. Occorre, in altri termini, un giudizio prognostico di pericolosità qualificata che può tener conto dei precedenti, ma non esaurirsi nella loro constatazione.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha invece motivato in modo apodittico, richiamando il solo dato dei precedenti penali. Il motivo è pertanto fondato. Il secondo e il terzo motivo sono invece dichiarati aspecifici e manifestamente infondati: le censure sulle attenuanti generiche e sulla pena risultano neutralizzate dalla motivazione sulla personalità dell’imputato e dal trattamento sanzionatorio assestato sui minimi. La sentenza è annullata con rinvio, limitatamente alle sanzioni sostitutive, alla Corte d’appello di Perugia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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