Confisca estesa e reato spia, motivazione apparente del riesame (Cass. pen. Sez. II n. 9103 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. contro le ordinanze di riesame è ammesso esclusivamente il ricorso per cassazione per violazione di legge. Nella nozione di violazione di legge rientra anche la mancanza assoluta o apparente di motivazione. Ne consegue che il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure sul fumus commissi delicti, è tenuto a motivare sull’infondatezza, sull’indifferenza o sulla superfluità degli argomenti difensivi. Nel sequestro finalizzato alla confisca estesa ex art. 240-bis cod. pen., la condanna per uno dei reati spia costituisce presupposto di applicabilità: la carenza assoluta di motivazione sul fumus di tale reato vizia l’ordinanza e impone l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una scuola di guida, era attinto da un’ordinanza cautelare personale per una pluralità di reati, tra cui l’associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di illeciti in materia di abilitazione alla guida. Nel corso dell’esecuzione veniva operato un sequestro su somme in contanti e in assegni. Il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero, convertiva il sequestro probatorio in sequestro preventivo, richiamando il reato spia e l’art. 240-bis cod. pen.
Il Tribunale di Brescia, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, confermava il vincolo. Il ricorrente impugnava con due motivi, deducendo, tra l’altro, la carenza di motivazione sul fumus del reato di cui all’art. 322 cod. pen. e contestando la qualifica soggettiva attribuita a un soggetto terzo nonché la sproporzione tra beni e redditi dichiarati.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare il perimetro del giudizio di legittimità. In materia di misure cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. ammette il ricorso per cassazione avverso le ordinanze di riesame solo per violazione di legge. Tale nozione, secondo un orientamento consolidato, comprende anche l’assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente.
Il Collegio ricostruisce il quadro della confisca estesa. La condanna per uno dei reati spia elencati al comma 1 dell’art. 240-bis cod. pen. è presupposto di applicabilità della misura, che richiede la disponibilità diretta o indiretta dei beni in capo all’interessato e la loro sproporzione rispetto al reddito dichiarato o all’attività esercitata. Sul punto richiama Sez. I n. 8783 del 2022, Sez. I n. 13242 del 2020 e Sez. II n. 3854 del 2021.
Poiché la Cassazione, con una precedente pronuncia sui medesimi reati, aveva escluso il fumus del delitto di cui all’art. 319 cod. pen., il reato spia legittimante l’ablazione anticipata doveva individuarsi nell’istigazione alla corruzione di cui all’art. 322 cod. pen. Il Tribunale per il riesame, su tale specifico punto, si era limitato a richiamare le valutazioni già espresse in una precedente ordinanza, senza alcuna considerazione autonoma sugli elementi della condotta contestata al ricorrente.
Questa omissione integra la mancanza assoluta di motivazione sul fumus del reato spia, quindi una violazione di legge deducibile in sede di legittimità. La Corte richiama Sez. II n. 37100 del 2023, secondo cui il tribunale del riesame, di fronte a censure specifiche sul fumus, deve motivare sull’infondatezza, sull’indifferenza o sulla superfluità degli argomenti opposti, a pena di annullamento con rinvio.
Il vizio impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. La seconda doglianza resta assorbita.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 240-bis c.p. – Confisca in casi particolari
- Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione