Liberazione anticipata: i reati commessi in libertà inficiano i semestri precedenti (Cass. pen. Sez. I n. 3781 del 29.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri non impedisce che una trasgressione commessa in un periodo diverso si rifletta negativamente sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o successivi, purché manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione. A tal fine rilevano anche i reati commessi nei periodi di intervallo dalla detenzione, poiché la ricostruzione del semestre ha senso, nella prospettiva trattamentale, solo se inserita in un periodo continuativo di buona condotta, esteso anche alla frazione trascorsa in libertà. Il beneficio presuppone una partecipazione attiva al trattamento, desumibile da una valutazione globale e non da una condotta meramente passiva di disciplinata osservanza delle norme.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Brescia rigettava il reclamo proposto nell’interesse di un detenuto avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva negato la liberazione anticipata per un semestre compreso tra il 21 novembre 2018 e il 20 maggio 2019.

Il diniego si fondava sull’avvenuta irrogazione di una sanzione disciplinare per la detenzione di un coltello, nonché su ulteriori quattro infrazioni sanzionate e su una condanna per art. 624-bis cod. pen. riportata dopo la scarcerazione, in un periodo successivo ma vicino a quello in valutazione. Il Tribunale riteneva che la gravità delle condotte successive fosse dimostrativa di un comportamento strumentale all’ottenimento di benefici, in assenza di seri propositi di reinserimento. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione dell’art. 54 legge n. 354/1975 e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte, riuniti i motivi per connessione, ne rileva la manifesta infondatezza. Muove dal presupposto che, ai fini del beneficio, non è sufficiente una condotta passiva di disciplinata osservanza delle regole, ma occorrono condotte concrete — correttezza nei rapporti interpersonali, rispetto delle regole, disponibilità ai colloqui — significative di una volontaria cooperazione al reinserimento sociale.

L’art. 54 ord. pen. non si riferisce a vere e proprie sanzioni disciplinari, ma più latamente a tutti i comportamenti che denotino scarsa adesione alle regole restrittive e mancanza dell’impegno che individua la meritevolezza del beneficio, secondo il fine rieducativo del trattamento, come affermato da Sez. I n. 5554 del 2018.

La Corte richiama la consolidata esegesi di legittimità secondo cui il principio della valutazione frazionata per semestri non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sui semestri antecedenti o successivi, purché manifesti la mancata adesione all’opera rieducativa e l’espresso rifiuto di risocializzazione (Sez. I n. 4019 del 2021; Sez. I n. 24449 del 2016). Le violazioni rilevano anche sui periodi non contigui, purché idonee a vanificare la precedente positiva partecipazione, e tanto più gravi quanto più distanti nel tempo (Sez. I n. 3092 del 2015).

Il Collegio afferma quindi che devono avere rilievo anche i reati commessi nei periodi di intervallo dalla detenzione, poiché la ricostruzione del semestre ha senso, in prospettiva trattamentale, solo se inserita in un periodo continuativo di buona condotta esteso anche alla frazione trascorsa in libertà. La ricaduta nel reato appare elemento rivelatore dell’assenza, anche nel precedente periodo detentivo, della volontà di partecipare alla rieducazione (Sez. I n. 2702 del 1997; Sez. I n. 47710 del 2011; Sez. I n. 34572 del 2023).

Correttamente, dunque, il Tribunale ha escluso la computabilità dei semestri, valorizzando con motivazione congrua la gravità della sanzione disciplinare e, per il secondo semestre, la valutazione sia del reato commesso in libertà sia dei reiterati illeciti commessi in detenzione. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

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