La non manifesta infondatezza di un motivo rende rilevabile d’ufficio la prescrizione (Cass. pen. Sez. 3 n. 485 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di violenza sessuale, la circostanza attenuante del fatto di minore gravità postula una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le sue condizioni fisiche e mentali, l’occasionalità o la reiterazione delle condotte e la consistenza del danno arrecato. La tipologia dell’atto posto in essere costituisce solo uno degli elementi da valutare e non può essere considerato dirimente: né l’assenza di un rapporto completo consente di ritenere sussistente l’attenuante, né la sua presenza la esclude di per sé. Inoltre, la non manifesta infondatezza di uno dei motivi di ricorso per cassazione rende validamente instaurato il rapporto processuale e impone al giudice di legittimità di rilevare d’ufficio l’estinzione del reato per prescrizione, maturata in data anteriore alla sentenza di appello, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il Tribunale di Pisa, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, condannava l’imputato alla pena di tre anni di reclusione, con statuizioni civili, per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente (capo A) e per il delitto di tentata violenza sessuale, per aver minacciato la persona offesa di pubblicare video e foto che la ritraevano in atti sessuali al fine di ottenere un rapporto sessuale completo (capo B). La Corte di appello di Firenze, dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo A, rideterminava la pena in un anno e otto mesi di reclusione, concedendo la sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso proposti dall’imputato. Il primo motivo, relativo all’erronea applicazione dell’art. 609-bis cod. pen. e alla mancata considerazione di elementi che avrebbero escluso l’elemento oggettivo e soggettivo del reato, è stato ritenuto inammissibile in quanto volto a una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il giudice ha confermato la capacità intimidatoria della minaccia, consistita nell’alternativa tra l’acconsentire a un rapporto sessuale e la divulgazione dei video, e ha ritenuto che l’eventuale inesistenza dei video non potesse giovare all’imputato, dimostrando anzi l’intenzione di assumere una posizione di forza.
Il secondo motivo, concernente il diniego della attenuante del fatto di minore gravità, è stato invece ritenuto non manifestamente infondato. La Corte ha rilevato che la Corte territoriale aveva escluso l’attenuante basandosi esclusivamente sulla tipologia del rapporto voluto, un rapporto completo, senza effettuare la doverosa valutazione globale del fatto richiesta dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, non era stato considerato il contesto dei rapporti interpersonali tra imputato e vittima, le motivazioni del gesto e le conseguenze sulla vittima, elementi necessari per verificare se la compressione della libertà sessuale fosse stata lieve.
La non manifesta infondatezza del secondo motivo ha reso il rapporto processuale validamente instaurato, superando la preclusione che avrebbe impedito di rilevare d’ufficio la prescrizione. Il termine massimo di anni otto e mesi quattro, in assenza di sospensioni, era maturato il 25 dicembre 2022, in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, essendo il reato estinto per prescrizione.
La Corte ha, infine, rigettato il ricorso agli effetti civili, confermando le statuizioni civili. Ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, secondo cui l’art. 578 cod. proc. pen. non viola la presunzione di innocenza, poiché il giudice dell’impugnazione, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non accerta la fattispecie penale ma la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano, secondo il criterio della “probabilità prevalente”. Nel caso di specie, gli elementi costitutivi dell’illecito civile risultavano positivamente accertati e le censure manifestamente infondate.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 609-bis c.p. – Violenza sessuale
- Art. 578 c.p.p. – Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per…