Detenzione di animali selvatici pericolosi: continuità normativa e lex mitior (Cass. pen. Sez. III n. 11595 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La detenzione di esemplari vivi di mammiferi selvatici che possono costituire pericolo per la salute pubblica conserva rilevanza penale anche dopo l’abrogazione dell’art. 6 della legge n. 150 del 1992, disposta dall’art. 16, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 135 del 2022. Sussiste, infatti, continuità normativa tra la fattispecie abrogata e il nuovo art. 4 del d.lgs. n. 135 del 2022, che ne riproduce il contenuto precettivo. Quanto al trattamento sanzionatorio, il rinvio all’art. 14, comma 2, del medesimo decreto non trova applicazione ove risulti in concreto più afflittivo del previgente, in forza del principio della lex mitior di cui all’art. 2 cod. pen.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Avellino per il reato di cui all’art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 150 del 1992, per avere detenuto in una gabbia due esemplari vivi di Macaca Sylvanus, mammiferi di specie selvatica ritenuti pericolosi per la salute pubblica. La pena irrogata era di euro 9.000,00 di ammenda.

Avverso quella sentenza l’imputato propose appello, chiedendo l’assoluzione sul presupposto che, dopo la modifica dell’art. 2 del d.l. n. 2 del 1993, convertito con la legge n. 59 del 2013, la mera detenzione di animali selvatici non sarebbe più punibile, essendo sanzionata solo la detenzione per la vendita. Poiché la sentenza di condanna era inappellabile, trattandosi di pena pecuniaria, il gravame è stato qualificato come ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da una premessa di carattere normativo. L’art. 6 della legge n. 150 del 1992 è stato abrogato a decorrere dal 27 settembre 2022 per effetto dell’art. 16, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 135 del 2022. Tuttavia, la condotta in precedenza descritta non ha cessato di essere punibile, perché è stata sussunta nella nuova previsione dell’art. 4 del d.lgs. n. 135 del 2022, che sanziona la detenzione di animali vivi di specie selvatica costituenti pericolo per la salute e l’incolumità pubblica o per la biodiversità.

La Corte ravvisa quindi una piena continuità normativa tra la disposizione abrogata e quella vigente, poiché la seconda riproduce sostanzialmente il contenuto precettivo della prima. Il trattamento sanzionatorio è invece quello dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 135 del 2022. Di tale sanzione, osserva il Collegio, non si deve tenere conto ove risulti in concreto più afflittiva della previgente, in applicazione del principio della lex mitior sancito dall’art. 2 cod. pen.

Su questa base la Corte ritiene corretta la qualificazione operata dal Tribunale di Avellino. Il giudice di merito, accertata la detenzione dei due esemplari di scimmia in gabbia, ha ritenuto la fattispecie di cui all’art. 6 della legge n. 150 del 1992, oggi art. 4 del d.lgs. n. 135 del 2022, in luogo della diversa ipotesi originariamente contestata dell’art. 2, comma 1, della legge n. 150 del 1992, che punisce la detenzione di esemplari di specie protette in assenza della prescritta documentazione.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di specificità estrinseca: il ricorrente non si confronta con la decisione impugnata né con la diversa qualificazione adottata dal Tribunale. Ne consegue la condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, secondo i criteri indicati nella sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

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