Bancarotta fraudolenta documentale e onere di motivazione sull’elemento soggettivo (Cass. pen. n. 21542/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di tenere le scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, non può essere desunto automaticamente dalla mera omessa tenuta o dalla posizione formale di amministratore, né dalla formula del “non poteva non sapere”. Il giudice deve chiarire le ragioni per le quali l’imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità, e non invece di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, integrando in tal caso la meno grave bancarotta semplice documentale. La distinzione tra omessa tenuta e tenuta irregolare incide sul perimetro applicativo delle diverse ipotesi incriminatrici.
Il Fatto
Un’amministratrice di una società, dichiarata fallita nel 2016, è stata condannata in primo grado e in appello per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216 L.F.), per avere tenuto i libri e altre scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, in concorso con i soci e amministratori di fatto della società. L’accusa contestava la tenuta irregolare delle scritture contabili, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
La difesa, nei motivi di appello, aveva eccepito l’insussistenza del fatto e, in subordine, la riqualificazione dei fatti nella fattispecie della bancarotta semplice, evidenziando la mancanza del dolo generico in capo all’imputata, che, secondo le emergenze istruttorie, sarebbe stata all’oscuro della gestione societaria del marito. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna. L’imputata ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata. Ha preliminarmente chiarito la distinzione tra omessa tenuta e tenuta irregolare delle scritture contabili: l’omessa tenuta, se frutto di consapevole volontà diretta a impedire la ricostruzione del patrimonio, integra la bancarotta fraudolenta documentale “specifica”; la tenuta irregolare o inattendibile configura la bancarotta fraudolenta documentale “generica”; in mancanza di dolo, le stesse condotte degradano nella bancarotta semplice documentale.
La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, dopo avere formalmente qualificato i fatti come bancarotta fraudolenta documentale “generica” (tenuta irregolare), aveva utilizzato argomenti propri dell’ipotesi “specifica” (omessa tenuta e mancata custodia/consegna della contabilità), finendo per operare una crasi inammissibile tra condotte ontologicamente alternative. Tale aporia impediva di comprendere l’esatto percorso logico-giuridico seguito, soprattutto con riferimento all’elemento soggettivo, oggetto di specifica censura in ricorso.
La Corte ha ritenuto che la motivazione in punto di dolo fosse generica e assertiva. La Corte territoriale aveva, infatti, desunto la sussistenza del dolo dalla mera qualifica formale di amministratrice e dalla sua consapevolezza circa le difficoltà economiche della società, valorizzando la formula “doveva necessariamente raffigurarsi” e finendo per applicare il principio del “non poteva non sapere”, estraneo al nostro ordinamento penale. Ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui il dolo della bancarotta fraudolenta documentale non può essere desunto automaticamente dalla mera irregolarità o mancanza delle scritture, né dalla posizione formale dell’amministratore, soprattutto nel caso in cui questi non si sia effettivamente occupato della gestione societaria. Occorre la prova che l’agente abbia agito con la coscienza e volontà di rendere impossibile o gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ovvero proprio al fine di recare pregiudizio ai creditori.
Implicazioni Pratiche
- Onere probatorio sul dolo: In sede di difesa per bancarotta fraudolenta documentale, l’avvocato deve contestare l’automatica desunzione del dolo dalla mera omessa tenuta o dalla posizione formale, richiedendo una prova specifica della coscienza e volontà dell’imputato di impedire la ricostruzione del patrimonio, distinguendola dalla colpa che integra la bancarotta semplice.
- Distinzione tra bancarotta fraudolenta e semplice: L’avvocato deve eccepire la riqualificazione del fatto come bancarotta semplice (art. 217 L.F.) quando la condotta omissiva o irregolare sia frutto di negligenza o imperizia, e non di un consapevole intento fraudolento, richiedendo al giudice di chiarire le ragioni della sussistenza del dolo specifico.
- Motivazione dell’elemento soggettivo: In sede di impugnazione, la difesa deve censurare la motivazione del giudice che si fondi su formule generiche (“non poteva non sapere”, “doveva necessariamente raffigurarsi”) per affermare il dolo, poiché tali argomentazioni sono insufficienti e integrano un vizio di motivazione rilevante ex art. 606, lett. e), c.p.p., imponendo al giudice di merito di specificare gli elementi concreti dai quali desumere la consapevolezza fraudolenta.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.