Frequentazioni ambigue con pregiudicati integrano colpa grave ostativa alla riparazione (Cass. pen. Sez. IV n. 13537 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per accertare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili, con valutazione ex ante e con iter logico del tutto autonomo rispetto al processo di merito. Le frequentazioni ambigue con soggetti pregiudicati possono integrare colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, purché accompagnate dalla consapevolezza del loro coinvolgimento in traffici illeciti e non assolutamente necessitate. La motivazione del giudice di merito, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito custodia cautelare in carcere, eseguita il 02.12.2013, per plurime cessioni di stupefacenti. In data 12.12.2013 la misura detentiva veniva revocata e sostituita con l’obbligo di firma, a sua volta revocato per cessazione delle esigenze cautelari. L’imputato veniva poi assolto in data 05.12.2016 per insussistenza del fatto, con sentenza confermata in appello nel 2019.

Il giudice della riparazione rigettava la domanda di riparazione, ravvisando la colpa ostativa nei numerosi contatti con pregiudicati nell’ambito dello spaccio e con assuntori di stupefacenti. Il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe ignorato l’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”, non potendo esistere errore su un fatto inesistente.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, meramente contestativo e privo di confronto con il provvedimento impugnato. Richiamando l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., i giudici di legittimità rilevano che la mancanza di specificità del ricorso va valutata non solo per la genericità, ma anche per l’assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi di impugnazione.

Nel merito, la Corte ricostruisce l’orientamento consolidato in tema di riparazione. Il giudice di merito deve apprezzare tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento a condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez. U n. 34559 del 26.06.2002, De Benedictis). La valutazione deve essere condotta ex ante e in modo autonomo rispetto al processo di merito, non dovendosi stabilire se la condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. IV n. 3359 del 22.09.2016, La Fornara).

Il giudizio di riparazione è quindi del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi: diverso è l’oggetto di accertamento e diverse sono le regole di giudizio, applicandosi solo in sede penale la regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio (Sez. IV n. 41396 del 15.09.2016, Piccolo).

Nel caso concreto, il giudice della riparazione ha ritenuto ostativa la condotta del ricorrente, rappresentata dal coinvolgimento in un contesto criminale dedito a traffici illeciti, dalle frequentazioni “improprie e pericolose” e dai numerosi contatti con pregiudicati inseriti nello spaccio, contatti ripetuti anche in orari notturni e mai chiariti. La Corte conferma che le frequentazioni ambigue con soggetti pregiudicati possono integrare colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, purché siano consapevoli e non necessitate (Sez. IV n. 29550 del 05.06.2019, Morabito); integra colpa grave la condotta di chi, consapevole dell’attività criminale altrui, tenga comportamenti percepibili come indicativi di contiguità (Sez. IV n. 7956 del 20.10.2020, Abbruzzese).

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e della rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in euro 1.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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