Sequestro preventivo per riciclaggio: sindacato di legittimità e fumus commissi delicti (Cass. pen. Sez. II n. 5734 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio, il controllo di legittimità non consente di rivalutare gli indizi, ma solo di verificare la tenuta logica e la coerenza argomentativa del provvedimento impugnato. Le censure che si limitano a ripercorrere la giurisprudenza in materia di sequestro e di sindacato di legittimità, senza confrontarsi con la motivazione del Tribunale del riesame, sono inammissibili per genericità. Il dolo del riciclaggio e dell’autoriciclaggio può desumersi dalla complessiva condotta dell’indagato e dal carattere non credibile dell’ipotesi ricostruttiva alternativa, ove manchi conferma documentale. La quantificazione del profitto è questione di fatto, verificate dal giudice del riesame, non rinnovabile in cassazione con motivi generici.

Il Fatto

Due indagati impugnano dinanzi alla Corte di cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Lodi, in data 16 ottobre 2024, ha confermato il sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari di Lodi il 20 aprile 2023. Il provvedimento riguarda somme di denaro riconducibili, rispettivamente, al profitto dei delitti di art. 648-ter cod. pen. (capo 2 della rubrica) e di art. 648-ter.1 cod. pen. (capo 3, contestato in concorso con altri correi).

I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al fumus commissi delicti e alla quantificazione del profitto sequestrato. Sostengono, in particolare, la provenienza lecita dei flussi di denaro, frutto della propria attività imprenditoriale, e l’assenza dell’elemento soggettivo dei reati di riciclaggio. La questione approda in cassazione a seguito della conferma del sequestro da parte del riesame.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo del ricorso del coindagato, relativo al fumus commissi delicti, è generico: le censure si limitano a ripercorrere la giurisprudenza in materia di sequestro e di controllo di legittimità, senza confrontarsi specificamente con la tenuta logica del provvedimento del riesame e senza indicare con precisione quali specifici aspetti in fatto collidano con la decisione impugnata.

Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato, per le medesime ragioni spese a proposito del ricorso del correo. Il terzo motivo, orientato contro la quantificazione della somma, è inammissibile perché del tutto generico, omettendo qualsiasi confutazione delle ragioni addotte dall’ordinanza impugnata circa l’individuazione della somma e la comune riconducibilità della provvista ai soggetti coinvolti.

Quanto al ricorso dell’altro indagato, il primo e il terzo motivo — con cui si contesta il fumus commissi delicti — ridondano in censure di vizio di motivazione non consentite in sede di legittimità. L’ordinanza impugnata, mediante il richiamo agli esiti delle indagini, dà conto dell’esistenza di un’associazione finalizzata alla commissione di una pluralità di delitti, tra cui il favoreggiamento della permanenza illegale di cittadini extracomunitari, i cui autori percepivano somme poi trasferite sui conti del ricorrente e da questi impiegate nell’acquisto di macchinari. L’estraneità del ricorrente ai reati relativi all’immigrazione clandestina è coerente con il delitto di reimpiego contestatogli: i conti correnti avrebbero svolto funzione di “salvadanaio” dei profitti illeciti.

La Corte valorizza il rilievo del riesame secondo cui l’ipotesi difensiva — denaro consegnato a congiunti per il deposito — è inverosimile, poiché il limite normativo al versamento di contante attiene al conto e non alla persona del versante; ed è singolare che i soggetti incaricati dei depositi fossero proprio gli implicati nel giro di falsificazione dei permessi di soggiorno. L’assenza di conferma documentale avvalora la sussistenza del dolo. Infine, la censura sulla quantificazione del profitto è generica e riproduttiva di profili già svolti dinanzi al riesame; non pertinente è il richiamo al principio di sproporzione, trattandosi di confisca del profitto e, in caso di impossibilità della confisca diretta, per equivalente ai sensi dell’art. 648-quater, comma 2, cod. pen. e non di confisca allargata. Segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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