Attività agrosilvopastorali e autorizzazione paesaggistica: solo il taglio parziale è esente (Cass. pen. Sez. III n. 25373 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tutela del paesaggio, integra il reato previsto dall’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 la realizzazione, in area boschiva sottoposta a vincolo paesaggistico e in assenza della prescritta autorizzazione, di interventi che comportino l’alterazione permanente dello stato dei luoghi. L’esenzione riconosciuta dall’art. 149, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42 del 2004 per le attività agrosilvopastorali copre esclusivamente l’eliminazione parziale delle piante e i tagli colturali compiuti per il miglioramento della flora tutelata, non il totale disboscamento di un bosco di alto fusto. È pertanto irrilevante l’eventuale autorizzazione rilasciata in contrasto con il dettato normativo. In sede di appello cartolare, la richiesta di pene sostitutive avanzata solo con le conclusioni scritte non è devoluta al giudice, né questi è tenuto a provvedervi d’ufficio.

Il Fatto

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 30/10/2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento a carico dell’amministratore unico di una società. Gli era contestata la violazione dell’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 per avere effettuato, in assenza di autorizzazione paesaggistica, lavori di estirpazione e trasformazione di un bosco di alto fusto di conifere, nonché il reato di cui all’art. 734 cod. pen. per avere distrutto e alterato le bellezze naturali del luogo sottoposto a speciale protezione.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della disciplina sulle attività agrosilvopastorali, il travisamento della prova in relazione a una pronuncia civile e a una del TAR favorevoli, l’attribuzione della condotta a un precedente proprietario e l’omessa risposta alla richiesta di sostituzione della pena. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio limitato a tale ultimo profilo e per la declaratoria di inammissibilità nel resto.

La Motivazione della Corte

Quanto all’affermazione della responsabilità, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché meramente riproduttivo delle censure già devolute al giudice dell’impugnazione e comunque manifestamente infondate. La sentenza di merito, in continuità con quella di primo grado, aveva accertato il disboscamento integrale del bosco mediante la perizia dell’agronomo, che in data 12/02/2020 aveva rilevato le ceppaie di conifere, e il successivo sopralluogo del 29/05/2020, che aveva constatato la totale eliminazione del bosco senza autorizzazione. Il disboscamento era stato collocato in epoca successiva all’acquisto e alla presa di possesso del terreno.

La Corte ha escluso il travisamento probatorio relativamente alla sentenza del Tribunale civile, dalla quale non emergeva alcun accertamento di fatto incompatibile con quello penale. Ha inoltre chiarito che il travisamento della decisione è nozione distinta dal travisamento della prova e presupporrebbe un rapporto di pregiudizialità tra i diversi plessi dell’ordinamento, che non sussiste: il giudice penale compie una valutazione autonoma, governata da regole sostanziali e probatorie proprie.

Sul primo motivo di diritto, la Corte ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui, nelle zone paesisticamente vincolate, è inibita ogni modificazione dell’assetto del territorio senza autorizzazione. La configurabilità del reato non richiede lavori edilizi, potendo l’alterazione derivare dal taglio o sradicamento di alberi o dallo sbancamento del terreno. Gli interventi con finalità agrosilvopastorale che cagionino un mutamento permanente del paesaggio assumono la natura di opera civile e richiedono l’autorizzazione preventiva.

Il principio riaffermato è che solo l’eliminazione parziale delle piante può ricomprendersi tra le attività consentite dall’art. 149, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 42 del 2004, sempre che il taglio colturale sia compiuto per il miglioramento della flora tutelata. Nel caso concreto il totale disboscamento di un bosco di alto fusto non poteva quindi essere ricondotto a tale esenzione.

Il secondo motivo è stato invece ritenuto infondato, con principio confermato dalle pronunce richiamate: in appello cartolare la richiesta di pene sostitutive va formulata con l’atto di impugnazione o con motivi nuovi, mentre quella avanzata solo con le conclusioni scritte non è devoluta al giudice, né rientra tra i casi di rilevabilità d’ufficio previsti dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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