Resistenza a pubblico ufficiale e correzione de plano dell’errore materiale (Cass. pen. Sez. VII n. 6200 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., e non quelli di ingiuria e di minaccia, quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale è diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell’ufficio, trascendendo la mera espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso. L’adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio e avviso alle parti, del provvedimento di correzione dell’errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., deducibile con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all’udienza camerale. Il ricorso che ometta tale indicazione è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato in primo grado per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 29 febbraio 2024, ha confermato la condanna. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, eccependo violazione di legge e vizio della motivazione.

Con un secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza di appello, per avere la Corte territoriale disposto la correzione de plano dell’errore materiale relativo alla data della sentenza di primo grado, senza rispettare il procedimento camerale indicato dall’art. 130 cod. proc. pen. La questione giunge così davanti alla Suprema Corte.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile sotto entrambi i profili. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità rilevano che la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità del ricorrente evidenziando in modo adeguato le condotte violente e minacciose poste in essere per opporsi agli operanti, intervenuti per porre fine a un’aggressione ai danni di altro soggetto.

La sentenza impugnata dà atto che il ricorrente ha sputato verso gli agenti, spintonandoli e proferendo espressioni di minaccia e dileggio. Tale condotta è stata ritenuta, in modo non illogico, minacciosa e aggressiva e idonea a coartare la volontà degli operanti. La Corte territoriale ha così fatto buon governo del principio per cui il comportamento aggressivo verso il pubblico ufficiale, quando è diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell’ufficio, integra la resistenza a pubblico ufficiale e non i reati di ingiuria e minaccia, poiché trascende la mera volgarità e l’atteggiamento genericamente minaccioso, essendo finalizzato a incidere sull’attività dell’ufficio o del servizio. Sul punto la Corte richiama il precedente Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813.

Anche il secondo motivo è inammissibile. La Corte territoriale, rilevato che nella sentenza di primo grado era indicata come data dell’udienza di decisione il 21 settembre 2022, anziché il 24 giugno 2022, ha direttamente proceduto alla correzione. Sul tema i giudici di legittimità richiamano il principio per cui l’adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio e avviso alle parti, del provvedimento di correzione dell’errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen., deducibile con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all’udienza camerale, secondo il precedente Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Zampollo, Rv. 279219.

Nella specie, da un lato emerge in modo evidente il mero errore materiale, atteso che l’intestazione della sentenza del Tribunale indica come data di emissione il 24 giugno 2022; dall’altro lato, il ricorrente non ha indicato in alcun modo quale sarebbe stato il proprio interesse a partecipare all’udienza camerale per la correzione di detto errore. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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