Il diniego delle attenuanti generiche non è sindacabile se motivato (Cass. pen. Sez. 7 n. 5621 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, avverso la sentenza di merito che abbia determinato la pena e negato le circostanze attenuanti generiche, si fondi su una doglianza generica e manifestamente infondata. L’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla commisurazione della pena è adempiuto quando siano indicati gli elementi ritenuti rilevanti nell’ambito della complessiva applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.. Il riconoscimento delle attenuanti generiche è giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice e, in presenza di congrua motivazione, è sottratto al controllo di legittimità; è sufficiente, per escluderle, il richiamo ai precedenti penali dell’imputato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con la quale era stata inflitta la pena di anni due di reclusione e multa. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e all’art. 125 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché basato su una censura generica e manifestamente infondata. La Corte ha osservato che il giudice di merito aveva determinato la pena applicandola nel minimo edittale, ancorandola ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. e indicando gli elementi ritenuti più significativi. Tale motivazione è stata giudicata tutt’altro che omessa e corretta sul piano del diritto.
In tema di commisurazione della pena, il giudice di legittimità ha richiamato il principio secondo cui l’obbligo motivazionale è adempiuto quando il giudice di merito abbia indicato nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 2013, Rv. 258410).
Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ricordato che esse hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, sicché il loro riconoscimento richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo. Il diniego, tuttavia, è un giudizio di fatto che compete alla discrezionalità del giudice di merito ed è sottratto al controllo di legittimità in presenza di congrua motivazione, essendo sufficiente, ai fini dell’esclusione, il richiamo ai precedenti penali dell’imputato (Sez. 3, n. 19639 del 2012, Rv. 252900; Sez. 5, n. 43952 del 2017, Rv. 271269-01).
La sentenza impugnata aveva fatto corretta applicazione di tali principi, escludendo le attenuanti sul rilievo dei precedenti penali anche specifici. Dalla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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