Ribaltamento assolutorio in appello e obbligo di motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. I n. 11977 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ma deve strutturare la motivazione in maniera rafforzata, delineando le linee portanti del proprio ragionamento alternativo e confutando specificamente i più rilevanti argomenti della decisione riformata. Il ribaltamento assolutorio, anche senza rinnovazione probatoria, è coerente con la presunzione di innocenza e con i criteri di giudizio di cui all’art. 533 cod. proc. pen.. Non è deducibile in cassazione la mera prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze, né il ricorso che ometta di allegare gli atti asseritamente travisati, in violazione del principio di autosufficienza.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari, all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto un imputato responsabile di tentato omicidio in concorso e del porto in luogo pubblico di arma, condannandolo. I fatti risalivano a una notte di fine gennaio: secondo la persona offesa, mentre si trovava a bordo della propria autovettura, sarebbe stato inseguito e attinto da colpi d’arma da fuoco esplosi da un veicolo ove si trovavano il coimputato e il figlio.
La Corte di appello, in riforma, assolveva l’imputato per non avere commesso il fatto, rilevando l’insufficienza del compendio probatorio e l’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, unica fonte a collocarlo nel veicolo degli spari. Proponeva ricorso il Procuratore generale, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Suprema Corte richiama anzitutto il principio per cui, quando le decisioni di primo e secondo grado siano difformi, il giudice di appello non può limitarsi a inserire notazioni critiche nella motivazione di primo grado, ma deve procedere a un nuovo e autonomo esame del materiale probatorio, offrendo una compiuta struttura motivazionale atta a giustificare il diverso esito (Sezioni Unite n. 6682 del 1992).
Tale indirizzo è stato poi approfondito: in caso di totale riforma, il giudice d’appello ha l’obbligo di delineare le linee portanti del proprio ragionamento alternativo e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della prima sentenza (Sezioni Unite n. 33748 del 2005; Sez. IV n. 24439 del 2021, secondo cui la motivazione va resa in forma rafforzata).
La Corte ritiene che i giudici di appello abbiano fatto buon governo di tali principi, reso una motivazione ampia ed esaustiva, immune da vizi logici, ripercorrendo analiticamente le risultanze e le ragioni della pronuncia di primo grado. Le censure del ricorrente si collocano invece sul piano della ricostruzione fattuale e mirano a sovrapporre una diversa interpretazione delle prove. La sentenza non è annullabile sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto (Sez. VI n. 47204 del 2015; Sez. VI n. 22256 del 2006).
Quanto agli elementi asseritamente pretermessi — il danneggiamento del veicolo, la consulenza balistica, il sequestro dell’arma —, il ricorso è non autosufficiente, non avendo allegato i relativi atti; e la loro valutazione risulta comunque irrilevante, poiché la decisione atteneva alla sola posizione dell’imputato, la cui presenza nel veicolo è stata ritenuta non provata. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità e l’esclusione della condanna dell’imputato, non soccombente, alle spese della parte civile.
Nota della Redazione
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