Ne bis in idem esecutivo vieta la seconda rideterminazione di pena (Cass. pen. Sez. I n. 30313 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di un secondo giudizio, sancito dall’art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generale dell’ordinamento e trova applicazione anche nella fase esecutiva, quindi alle ordinanze pronunciate dal giudice dell’esecuzione. Ne consegue che è preclusa una seconda pronuncia del giudice dell’esecuzione che ridetermini la pena già oggetto di precedente decisione definitiva sul medesimo oggetto. La violazione della preclusione integra un error in procedendo, deducibile per la prima volta in sede di legittimità, purché la relativa questione non richieda accertamenti di fatto. In tal caso la Corte di cassazione dispone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 31 marzo 2026, aveva rideterminato la pena inflitta con una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, resa esecutiva, in anni tre di reclusione ed euro 12.000,00 di multa. La rideterminazione faceva seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019.

Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, eccependo che sullo stesso condannato e sulla medesima sentenza il giudice dell’esecuzione aveva già provveduto con una precedente ordinanza del 6 luglio 2021, rideterminando la pena in anni due e mesi dieci di reclusione. La nuova pronuncia violava quindi il ne bis in idem, applicabile anche in sede esecutiva; la decisione precedente era, peraltro, più favorevole al condannato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che il divieto di un secondo giudizio non è confinato al giudizio di cognizione. Esso opera anche nella fase esecutiva e riguarda le ordinanze pronunciate dal giudice dell’esecuzione, come nella fattispecie scrutinata. Il riferimento normativo è l’art. 649 cod. proc. pen., già applicato in tal senso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1 n. 45556 del 2015 e Sez. 1 n. 1285 del 2008).

La Corte richiama poi l’orientamento delle Sezioni unite n. 34655 del 2005 e della successiva Sez. 4 n. 25640 del 2008, che hanno esteso la preclusione anche ai casi in cui i procedimenti siano ancora in corso. Rileva, in particolare, l’ipotesi in cui l’unica decisione divenuta definitiva sia quella non oggetto del ricorso: la pronuncia definitiva preclude la definizione di quello pendente, essendo relativa al medesimo oggetto. Da qui la conseguenza dell’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Il Collegio precisa la natura del vizio. La preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto integra un error in procedendo, con la conseguenza che la questione è deducibile nel giudizio di cassazione, anche per la prima volta. La condizione è che la sua decisione non comporti accertamenti di fatto, altrimenti la questione va proposta al giudice dell’esecuzione (Sez. 1 n. 37282 del 2021; Sez. 2 n. 21462 del 2019). L’onere della prova dei presupposti della preclusione grava sulla parte interessata (Sez. 3 n. 3217 del 2014; Sez. 6 n. 29188 del 2024).

Nel caso concreto il pubblico ministero ha depositato entrambe le ordinanze. Da esse emerge che i due provvedimenti hanno deciso sulla stessa questione e con riferimento al medesimo condannato, così che non si ravvisa la necessità di un annullamento con rinvio, disponendo la Corte degli elementi per decidere. Il Collegio osserva altresì che l’ordinanza preclusiva è comunque più favorevole al condannato, avendo rideterminato la pena in misura inferiore. Sulle premesse esposte, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata per violazione del principio del ne bis in idem e ne dispone la comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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