Sequestro probatorio del coltello: pertinenza solo possibile e motivazione adeguata (Cass. pen. Sez. I n. 33298 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare la sola astratta configurabilità del reato ipotizzato e l’idoneità degli elementi posti a fondamento della notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove, non già a compiere un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa. Ai fini della legittimità del vincolo non è necessaria la prova della pertinenza o del carattere di corpo di reato delle cose sequestrate, essendo sufficiente la semplice possibilità, purché non astratta e avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto tra la cosa e il reato. Il decreto che individui la fattispecie contestata e le finalità probatorie perseguite, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, resiste alle censure di inosservanza degli artt. 253 e 125 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona aveva disposto il sequestro probatorio di un coltello a lama richiudibile rinvenuto, nel corso di una perquisizione, all’interno della consolle di un’autovettura sulla quale l’indagato viaggiava come passeggero. La difesa aveva chiesto il riesame ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen., dolendosi dell’omessa indicazione della fattispecie concreta, delle finalità probatorie e della mancata allegazione del verbale di sequestro, oltre che dell’assenza del fumus commissi delicti, poiché il passeggero non poteva conoscere il contenuto del vano.

Il Tribunale di Cremona aveva confermato il decreto. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo l’inosservanza degli artt. 253, 125, 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 4 l. n. 110/1975 e il vizio di motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

La Cassazione richiama anzitutto il principio per cui, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale verifica la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato, non nella prospettiva di un giudizio di merito, ma con riferimento all’idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini, per acquisire prove altrimenti non acquisibili senza la sottrazione del bene (Sez. 3, n. 3465 del 3/10/2019, Rv. 278542).

La Corte afferma poi che, ai fini della legittimità del vincolo, non è necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato delle cose, essendo sufficiente la semplice possibilità, purché non astratta e avulsa dalle caratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto tra queste e il reato (Sez. 6, n. 33229 del 2/4/2014, Rv. 260339).

Su queste basi il ricorso è giudicato complessivamente infondato. Il Tribunale ha rilevato, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, che il decreto aveva compiutamente individuato la fattispecie ascritta, riconducendola agli artt. 110 cod. pen. e alla disciplina sul porto d’armi, rispetto alla quale il pubblico ministero aveva fornito elementi ricavati dal verbale di sequestro: l’atteggiamento nervoso degli indagati al controllo, i precedenti del ricorrente e il sospetto di detenzione di oggetti atti ad offendere.

Da tali elementi emergeva l’utilità di ulteriori indagini per acquisire prove sulla responsabilità in ordine al porto del coltello sequestrato. La Corte rigetta dunque il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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