Doppia conforme preclude il vizio di motivazione nel ricorso per omicidio tentato (Cass. pen. Sez. 1 n. 3614 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di c.d. “doppia conforme”, il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è deducibile in sede di legittimità solo se discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello, o da un manifesto travisamento della prova in entrambi i gradi di giudizio. Le motivazioni delle sentenze di merito convergenti costituiscono un apparato motivazionale integrato, da assumere quale unico corpo decisionale. È preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e la sovrapposizione di una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito. L’inammissibilità del ricorso, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

L’imputato era stato condannato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, a seguito di giudizio abbreviato, alla pena di cinque anni e sei mesi di reclusione per tentato omicidio e porto di due coltelli. La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la sentenza, escludendo la legittima difesa e le circostanze attenuanti della provocazione, del concorso della persona offesa nella determinazione dell’evento e le attenuanti generiche. L’imputato, per il tramite del difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancanza e l’illogicità della motivazione, il travisamento della prova e la mancata derubricazione del fatto in lesioni personali.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato il caso come ipotesi di doppia conforme, rammentando il principio per cui il vizio di motivazione è censurabile solo se riguarda la pretermissione di temi probatori decisivi, ritualmente dedotti in appello, o un travisamento manifesto in entrambi i gradi di giudizio. Ha inoltre ribadito che le motivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionale integrato, che forma un unico corpo decisionale da assumere nella sua interezza.

Il Collegio ha dichiarato l’inammissibilità delle doglianze relative alla presunta manipolazione delle videoriprese, in quanto questione nuova, non proposta nell’atto di appello, oltre che manifestamente infondata nel merito: la Corte territoriale aveva valorizzato plurimi filmati acquisiti direttamente dalla polizia giudiziaria, mentre le allegazioni difensive sul “taglio artificioso” erano rimaste mere congetture senza riscontro.

Quanto alla mancata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 62, nn. 2 e 5, cod. pen., i motivi sono stati ritenuti inammissibili poiché sollecitavano una nuova ricostruzione del fatto e un diverso apprezzamento delle condotte, esulanti dal giudizio di legittimità. La Corte ha evidenziato come la sentenza impugnata avesse congruamente motivato l’insussistenza di un fatto ingiusto della persona offesa e di un suo concorso nella determinazione dell’evento, in contrasto con la versione difensiva smentita dalla visione diretta e dinamica dei video.

È stata altresì esclusa la configurabilità del dolo eventuale prospettato dal ricorrente: la Corte ha confermato la sussistenza del dolo alternativo, desumibile dalla natura dell’arma, dalla reiterazione dei colpi e dalle aree corporee attinte, elementi ritenuti incompatibili con la prospettazione difensiva. Infine, è stata ritenuta adeguata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sulle modalità dell’azione e sulla personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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