Detenzione reiterata del cellulare giustifica sorveglianza particolare e privazione del fornellino (Cass. pen. Sez. 7 n. 8515 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La reiterata disponibilità di un telefono cellulare da parte del detenuto, oltre a integrare fattispecie penale e disciplinare, realizza un effettivo turbamento dell’ordine interno che legittima l’applicazione del regime di sorveglianza particolare. La privazione del fornellino elettrico, quale prescrizione accessoria, è fondatamente giustificata dall’indole aggressiva del soggetto e dalla necessità di evitare l’uso di utensili come arme improprie. Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento che conferma la misura non può tradursi in una rivalutazione delle circostanze di fatto, ma deve limitarsi alla verifica della sua apparenza e congruità logica.
Il Fatto
Il detenuto ricorreva avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia che aveva rigettato il reclamo proposto contro il decreto del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 24 giugno 2025. Il provvedimento impugnato aveva applicato al condannato il regime della sorveglianza particolare per la durata di sei mesi, accompagnato da una serie di prescrizioni restrittive.
La misura era stata disposta all’esito di reiterati episodi disciplinarmente rilevanti: il detenuto era stato trovato in tre occasioni in possesso di un telefono cellulare, si era opposto all’allocazione di un altro detenuto nella medesima cella e aveva minacciato un operatore di polizia penitenziaria con una lametta da barba sporca di sangue. Il ricorso denunciava la violazione di legge e il vizio di motivazione, deducendo la falsa applicazione del principio di proporzionalità in relazione al mancato annullamento del provvedimento del DAP.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha valutato le censure del ricorrente come manifestamente infondate e in fatto, rilevandone la natura riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. La Corte ha osservato che il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente argomentato sul rigetto del reclamo, dando conto degli episodi comportamentali che sostenevano la misura.
Quanto alla base fattuale della restrizione, la Corte ha ritenuto che la condotta del detenuto fosse tale da compromettere la sicurezza e turbare l’ordine all’interno dell’istituto di pena. La reiterata disponibilità del telefono cellulare, oltre a configurare una fattispecie penale e disciplinare, realizzava un effettivo turbamento dell’ordine interno che legittimava l’applicazione di un regime detentivo differenziato. Le condotte ulteriori, caratterizzate dall’opposizione all’allocazione di altro detenuto e dalla minaccia con lametta, confermavano un atteggiamento di rifiuto rispetto all’autorità.
In relazione al contenuto della misura, la Corte ha ritenuto fondatamente giustificata la privazione del fornellino elettrico. L’indole aggressiva del soggetto e il concreto episodio della minaccia con lametta avvaloravano la necessità di apprestare cautele rispetto all’uso, da parte del detenuto, di utensili che potessero essere impiegati come arme improprie. Il vitto, infatti, era comunque assicurato dall’amministrazione penitenziaria.
Quanto alla durata, la Corte ha ritenuto che il periodo di sei mesi fosse adeguato rispetto al livello di pericolosità manifestato. Il ricorso, che invocava una diversa valutazione delle circostanze e lamentava un’apparenza motivazionale inesistente, non poteva trovare accoglimento in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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