Rito abbreviato contabile ed estinzione per avvenuto pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 33 del 02.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato previsto dall’art. 130 del d.lgs. n. 174/2016 costituisce un modello alternativo di definizione del giudizio di responsabilità amministrativa, ispirato a finalità deflattiva e di certezza nell’incameramento delle somme risarcitorie da parte dell’erario. Esso implica una cognizione sommaria che investe tanto i requisiti di ammissibilità della richiesta, quanto la congruità della somma offerta in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. Accolta l’istanza e determinata la somma da versare con decreto del collegio, il giudizio si estingue quando risulti documentato in modo inequivoco l’avvenuto pagamento e il conseguente incameramento. In tal caso il collegio dichiara l’estinzione ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e pone le spese di giudizio a carico dei convenuti, in difetto delle gravi ed eccezionali ragioni che ne giustifichino la compensazione.
Il Fatto
La Procura Regionale della Corte dei conti per la Liguria ha convenuto in giudizio due magistrati, avvicendatisi nell’ufficio di giudice istruttore, e un consulente tecnico d’ufficio, ritenendoli responsabili a titolo di colpa grave del danno subito dal Ministero della giustizia. Il pregiudizio derivava dall’ingiunzione di pagamento conseguente a un decreto della Corte d’appello che aveva riconosciuto l’equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo civile di primo grado protrattosi per oltre diciotto anni.
I due magistrati convenuti hanno chiesto la definizione del giudizio mediante rito abbreviato, offrendo rispettivamente il 45% e il 50% circa della pretesa risarcitoria azionata. Il collegio, con decreto, ha accolto le istanze determinando le somme dovute e fissando l’udienza camerale per l’accertamento dei versamenti. La posizione del consulente, rimasto contumace, è stata stralciata e definita con separata sentenza.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla lettera dell’art. 130, comma 1, c.g.c., che consente al convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, di richiedere — a pena di decadenza nella comparsa di risposta — la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50% della pretesa risarcitoria.
Il collegio ne individua la ratio nella legge-delega n. 124/2015, che ha assegnato all’istituto finalità deflattiva e acceleratoria della reintegrazione patrimoniale, oltre che di certezza e immediatezza nell’incameramento delle somme in favore dell’erario. L’istituto dà luogo a una funzione giurisdizionale caratterizzata da cognizione sommaria, che investe sia i requisiti di ammissibilità della richiesta — esclusa nei casi di doloso arricchimento del danneggiante — sia il merito dell’accordo, dovendo il collegio motivare in ordine alla congruità della somma proposta.
Il richiamo al precedente della stessa Sezione, Sez. Liguria n. 28/2023, conferma la possibilità di pervenire a un accertamento sommario della responsabilità su iniziativa della parte privata, con il coinvolgimento della parte pubblica.
Nella specie, il decreto del collegio aveva accolto le istanze e determinato gli importi da versare, fissando la camera di consiglio per l’accertamento dell’avvenuto pagamento. La documentazione depositata dalle difese e le quietanze trasmesse dal Ministero della giustizia hanno attestato in modo inequivoco i versamenti e il loro incameramento da parte dell’erario.
Sussistono dunque i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c.. Le spese di giudizio restano a carico dei convenuti, non ravvisandosi le gravi ed eccezionali ragioni che ne consentano la compensazione ai sensi degli artt. 31 c.g.c. e 92 c.p.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.